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V.09.40.0 – Modalità di calcolo – Somme Aggiuntive / Ulteriori Detrazioni

V.09.40.0 – Modalità di calcolo – Somme Aggiuntive / Ulteriori Detrazioni

V.09.40.0 – Modalità di calcolo – Somme Aggiuntive / Ulteriori Detrazioni

Santolo Scala 10 Dic 2025 2025, Circolari

Somme Aggiuntive

Come noto, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 4/E del 16 maggio 2025, ha fornito chiarimenti in merito alle novità relative all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e alla tassazione dei redditi di lavoro dipendente introdotte dalla legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024).

In particolare, per quanto riguarda le somme aggiuntive riportate al punto 1.2 della circolare, ai soli fini dell’individuazione della percentuale applicabile, il reddito di lavoro dipendente è, ai sensi del comma 5, rapportato all’intero anno. In altre parole, nel caso in cui un contribuente abbia lavorato per una parte dell’anno, per determinare la somma spettante, occorre:

  • calcolare il reddito di lavoro dipendente che avrebbe percepito se avesse lavorato per l’intero anno (reddito annuale teorico);
  • determinare la corrispondente percentuale con riferimento al reddito annuale teorico;
  • applicare detta percentuale al reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito nell’anno.

E allo scopo fornisce i seguenti esempi:

Esempio 1

Un contribuente nell’anno 2025:

  • ha un reddito complessivo pari a 6.000 euro;
  • è titolare di un contratto di lavoro dipendente dal 1° gennaio 2025 al 3 marzo 2025 (62 giorni di lavoro dipendente), per il quale percepisce complessivamente un reddito di lavoro dipendente pari a 2.000 euro.

Il reddito annuale teorico è pari a 11.744,19 euro [(2.000:62) x 365].

La somma spettante è pari a 106 euro, determinata applicando la percentuale relativa ai redditi da 8.501 euro a 15.000 euro (5,3 per cento) al reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito nell’anno (2.000 euro).

Esempio 2

Un contribuente nell’anno 2025:

  • ha un reddito complessivo pari a 6.000 euro;
  • è titolare di un contratto di lavoro dipendente dal 1° gennaio 2025 al 3 marzo 2025 (62 giorni di lavoro dipendente), per il quale ha percepito un reddito di lavoro dipendente pari a 2.000 euro;
  • è titolare di un contratto di lavoro dipendente dal 1° novembre 2025 al 30 novembre 2025, per il quale ha percepito un reddito di lavoro dipendente pari a 1.000 euro.

Il reddito annuale teorico è pari a 11.902,17 euro [(2.000 + 1.000):(62 + 30) x 365].

La somma spettante è pari a 159 euro, determinata applicando la percentuale relativa ai redditi da 8.501 euro a 15.000 euro (5,3 per cento) al reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito nell’anno (3.000 euro).

Esempio 3

Un contribuente nell’anno 2025:

  • è titolare esclusivamente di un contratto di lavoro dipendente per l’intero anno, per cui si avvale delle agevolazioni spettanti per i lavoratori impatriati di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e fruisce, quindi, di un’esenzione dal reddito imponibile nella misura del 70 per cento, avendo trasferito la residenza in Italia entro il 31 dicembre 2023;
  • la quota di reddito da lavoro dipendente imponibile in Italia è pari a 4.500 euro;
  • la quota esente del reddito di lavoro dipendente è pari a 10.500 euro.

Il reddito complessivo, determinato ai sensi del comma 9, è pari a 15.000 euro (reddito da lavoro dipendente tassato in Italia 4.500 euro + quota esente impatriati 10.500 euro).

La somma spettante è pari a 238,50 euro, determinata applicando la percentuale relativa ai redditi da 8.501 euro a 15.000 euro (5,3 per cento) alla quota imponibile del reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito e soggetto a tassazione in Italia nell’anno (4.500 euro).

A partire dalla mensilità di luglio 2025, la procedura ha provveduto ad applicare le suddette modalità di calcolo. L’utente ha la possibilità di verificarlo cliccando sul pulsante: [Calcolo Somme Agg. L. 207/2024] della pagina sviluppo.

Si ricorda che, per i rapporti di lavoro cessati nei mesi precedenti i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, la circolare prevede che i soggetti possano conguagliare il trattamento e la detrazione in sede di dichiarazione dei redditi. Il datore di lavoro non è obbligato a effettuare un ulteriore conguaglio.

Ulteriori Detrazioni

L’ulteriore detrazione è una misura introdotta dal 1° gennaio 2025, finalizzata alla riduzione del cuneo fiscale sui redditi da lavoro dipendente. Tale agevolazione consente ai contribuenti di beneficiare di una diminuzione dell’imposta dovuta, qualora il reddito complessivo sia compreso entro specifiche fasce, con importi variabili in base al livello di reddito.

  • Se il reddito complessivo è tra 20.000,01 e 32.000,00 euro, si ha diritto a una detrazione fissa di 1.000 euro.
  • Per redditi da 32.000,01 a 40.000,00 euro, la detrazione diminuisce gradualmente con l’aumentare del reddito e viene calcolata seguendo una formula precisa.

La formula per i redditi tra 32.000,01 e 40.000,00 euro è:

  • Per redditi superiori a 40.000,00 euro l’ulteriore detrazione spettante è pari a zero.

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