Contribuzione su ferie non godute
Ferie annuali (D.L. 66 del 08/04/2003, Art. 10)
In vigore dal 01/09/2004
Modificato da: Decreto legislativo del 19/07/2004 n. 213 Articolo 1
- Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all’articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
- Il predetto periodo minimo di quattro settimane non puo’ essere sostituito dalla relativa indennita’ per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
- Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell’articolo 3, comma 2, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalita’ di regolazione.
In termini tecnico-giuridici, il datore di lavoro è tenuto ad assicurare la fruizione del periodo minimo di ferie annuali retribuite previsto dalla legge, pari a quattro settimane, nel rispetto delle scansioni temporali stabilite dall’art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003. In particolare, almeno due settimane devono essere godute nell’anno di maturazione, ove richiesto dal lavoratore, mentre le restanti devono essere fruite entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno medesimo, salvo diversa previsione della contrattazione collettiva. Decorso il termine di legge senza che le ferie siano state fruite, ovvero in caso di cessazione del rapporto di lavoro, sorge l’obbligo di assoggettamento a contribuzione previdenziale degli importi corrispondenti alle ferie non godute, con applicazione delle ordinarie aliquote contributive dovute all’INPS.
Per una gestione corretta, dopo il passaggio al nuovo mese della mensilità di giugno e prima dell’elaborazione di luglio, procedere come segue:
- Selezionare la scelta Q00 => Q03 => QCM (Calcolo anticipo ctr su ratei)
- Selezionare l’azienda
- Compilare i dati come indicato in figura
- Procedere con la stampa del tabulato che identifica le ferie non ancora godute riferite maturate nei 18 (o altro valore contrattuale) mesi precedenti calcolandone il relativo valore che sarà la base imponibile su cui calcolare i contributi da anticipare all’INPS.
- Verificato il tabulato, ripetere la stampa barrando il campo “Predispone versamento per il periodo di paga”. In questo modo la procedura predispone nella scheda del dipendente (C01) alla pagina [Voci], la voce 9064 indicando l’importo che rappresenta la base imponibile su cui calcolare i contributi.

Successivamente, la procedura riporterà nella scheda del dipendente (C01), alla pagina [Ratei], i dati relativi agli imponibili anticipati e, progressivamente, gli importi recuperati in funzione delle ferie fruite, come mostrato in figura.

(1) Periodo di elaborazione in cui è stato effettuato l’ultimo anticipo contributivo
(2) Imponibile contributivo anticipato riferito alle ferie non godute in questione (totale della voce occasionale 9064 – AUM.IMP. FERIE ARRETRATE)
(3) Imponibile contributivo recuperato di cui al punto pari all’importo delle Ferie godute o pagate nel caso di fine rapporto
(4) Residuo imponibile da recuperare pari all’imponibile anticipato meno quello recuperato
(5) In questo campo vengono indicati gli importi delle ferie non fruite nell’anno successivo, difatti come indicato al punto 1.4.3 della circolare INPS n. 136/2007, tali importi non possono essere recuperati automaticamente, ma dovrà essere utilizzata la procedura DM10/V e dovrà essere prodotta una denuncia sostitutiva UniEmens per modificare l’imponibile relativo al mese di assoggettamento contributivo. Dovrà, inoltre essere rettificata la certificazione CUD rilasciata a suo tempo al lavoratore. Tale procedura resta a cura dell’utente.
Riferimenti:
- D.L. 66 del 08/04/2003, Art. 10 (Disciplina delle ferie annuali)
- Messaggio INPS n. 79 del 27/06/2003
- Circolare INPS n. 136 del 21/12/2007
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