V.07.92.0 – Prestazioni occasionali e deducibilità contributi
Le attività di lavoro autonomo occasionali, ossia svolte senza organizzazione di mezzi e senza vincolo di subordinazione, rientrano nella categoria dei redditi diversi (articolo 67, comma 1, lettera c, del Tuir). Sui compensi corrisposti per lo svolgimento di tali attività, il sostituto di imposta deve operare una ritenuta d’acconto del 20% (articolo 25, comma 1, Dpr 600/1973). Ai fini previdenziali, in seguito alla legge 276/2003, occorre differenziare tra prestazioni occasionali, di durata non superiore a 30 giorni, effettuate per lo stesso committente, per un compenso non superiore a 5000 euro, e lavoro autonomo occasionale in senso stretto, in cui non c’è coordinamento con il committente né continuità delle prestazioni; in tale ipotesi, si prescinde da limiti di compenso e durata. La distinzione ha un riflesso pratico in ambito fiscale in quanto, solo qualora il reddito annuo derivante da tali attività superi i 5.000 euro (articolo 44, comma 2, legge 326/2003), gli esercenti attività di lavoro autonomo occasionale sono tenuti a iscriversi alla Gestione separata Inps (circolare Inps 103/2004).
In relazione a quest’ultima ipotesi, la parte di contributo previdenziale a carico del lavoratore (pari a 1/3) è deducibile dal reddito in sede di dichiarazione dei redditi, ma non riduce l’imponibile fiscale in sede di redazione della ricevuta. Conseguentemente, la ritenuta d’acconto del 20% va effettuata sul compenso al lordo della ritenuta previdenziale.
Per poter gestire il caso di cui sopra, è stato aggiunto un nuovo campo (Non dedurre contributo INPS) nella seconda pagina anagrafica del collaboratore.
Se barrato il campo “Applica ritenuta di acconto 20%” e il campo “Non dedurre contributo INPS” si rende l’imponibile fiscale uguale all’imponibile INPS.
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