V.07.92.0 – Sgravio Triennale – Eccezioni di Forme di Contribuzione
Dopo un anno dalla legge che istituiva la possibilità di accedere allo sgravio triennale contributivo (L.190/2014) l’INPS, dopo una prima circolare esplicativa (n.17/2015) fornisce ulteriori chiarimenti (n.178/2015), specificando alcune forme di contribuzione non soggette all’esonero, tra queste fa rientrare, il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, in relazione ai datori di lavoro che vi aderiscono, al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’art. 118 della legge n. 388/2000.
Alla luce di questa novità è stata implementata la possibilità in B03 (vedi figura), nella pagina “DATI DM/10”, di inserire un flag per indicare l’adesione dell’azienda ad un fondo interprofessionale; il quale se barrato, per i lavoratori che usufruiscono dello sgravio triennale, operanti in quella sede, escluderà il contributo dello 0,30% dai contributi oggetto di esonero.
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