V.07.96.0 – Fondo di integrazione salariale
Con messaggio 306 del 26/01/2016, l’INPS, in relazione alle prestazioni ordinarie erogate dal Fondo di integrazione salariale, ai sensi degli artt. 30 e 31, ha diramato le percentuali in vigore a partire dal 01/01/2016, ed in particolare per:
- i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti sono tenuti al versamento di un contributo ordinario pari allo 0,65% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori;
- i datori di lavoro che occupano mediamente da più di cinque a quindici dipendenti sono tenuti al versamento di un contributo ordinario pari allo 0,45% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori.
e “ovviamente”, per quest’ultimo caso, dobbiamo attendere ulteriori informazioni da parte dell’INPS, che conclude il messaggio con:
In relazione ai datori di lavoro di cui alla lettera b) o comunque non già rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo, verranno fornite successive istruzioni in merito alle modalità di denuncia e di versamento in seguito all’adozione del decreto interministeriale di cui all’articolo 28, comma 4, del Decreto legislativo n. 148/2015.
Per quanto riguarda la procedura paghe, per le aziende che già applicavano il fondo residuale (punto a), sarà applicato lo 0,65% automaticamente ai cedolini elaborati a decorrere dalla mensilità di gennaio 2016.
Per quanto riguarda il punto b), attivabile nella gestione “B03 – Ditta – Gestione sedi”, pagina INPS, selezionando la casella 0,45% ( az da 5 a 15 dip ), sebbene provvediamo al calcolo del contributo dello 0,45% ( 1/3 a carico del dipendente ed 2/3 a carico dell’azienda) non avendo istruzioni per l’indicazione dello stesso sul DM e conseguentemente sul flusso UniEmens, ci comporteremo come per l’ex. Fondo di solidarietà residuale, sommandolo agli altri contributi.
Nell’ipotesi che i cedolini siano già stati elaborati, per applicare il nuovo fondo residuale, bisognerà ricalcolare i dati (funzione D02) facendo attenzione a barrare la casella “Ricalcolo dei cedolini” considerando che saranno rettificati i netti dei cedolini, i DM10 e gli F24. |
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