V.08.02.0 – Detassazione dei premi di risultato
Con la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 c.d. “Legge di stabilità 2016” (G.U. n. 302 del 30.12.2015 Suppl. Ordinario n. 70), è reintrodotta, a decorrere dal periodo di imposta 2016, la detassazione dei premi di produttività erogati ai lavoratori dipendenti del settore privato (l’agevolazione è invece rimasta sospesa per l’anno 2015).
In particolare, la disposizione stabilisce che, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, sono assoggettati all’imposta sostitutiva pari al 10%.
L’agevolazione trova applicazione:
- entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi (elevabili fino a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro)
- con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente quello di percezione delle somme, ad euro 50.000,00
- con riferimento a somme e valori erogati in esecuzione di contratti aziendali o territoriali
Per quanto riguarda le aziende che non applicano contratti aziendali o territoriali, l’agevolazione non trova applicazione. |
Sono soggetti ad un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% ed entro il limite di importo complessivo di 2.000,00 euro lordi, purché misurabili e verificabili sulla base di criteri che saranno definiti con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che dovrà essere emanato entro l’1 marzo.
Per quanto riguarda la procedura paghe, gli utenti, per le aziende interessate dovranno accedere alla scelta B02, posizionarsi sulla pagina “Altre opzioni” e compilare il campo:
considerando che se barrato sarà utilizzato il limite di 2.000,00 euro, in caso contrario il limite di 2.500,00 euro.
Per quanto riguarda l’erogazione, utilizzare una voce occasionale con tipo trattamento DL93 – Imponibile premi ris. (10%), indicando l’importo del premio detassato.
La procedura a questo punto, nei limiti dei massimali e del percepito, inserirà due voci con cui calcolare la quota detassata ed in particolare:
- la voce 9193 – IMPONIBILE PREMI RIS.(10%)
- la voce 9194 – RITENUTA PREMI RIS. (10%)
È importante considerare che per le aziende che applichino contratti aziendali o territoriali, qualora eroghino “premi di risultato” sono obbligate ad applicare la tassazione di cui all’art. 1 commi 192-190 della legge 208/2015. Nell’ipotesi che il dipendente abbia optato per la rinuncia alla tassazione agevolata, le somme in questione devono comunque essere erogate con una voce occasionale con tipo trattamento DL93 – Imponibile premi ris. (10%), ma in quest’ultimo caso deve essere barrata la casella “Non applicato anno corrente” presente nella pagina ANF/IRE.
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