V.08.03.0 – Comunicazioni
Nell’aggiornamento precedente, abbiamo omesso di informare di una modifica relativa alla gestione della parte di contributi indeducibili ai fini di sgravi o agevolazioni.
In particolare, a seguito di un quesito posto all’INPS, ci è stato chiarito che:
… il contributo ex art. 25 della legge 845/1978 – integrativo della contribuzione DS/ASpI/NASpI – non è esclusivamente destinato ma comunque destinabile ai Fondi interprofessionali per la formazione continua. Laddove, infatti, i datori di lavoro decidono di non aderire a questa tipologia di formazione, il relativo gettito confluisce nel fondo di rotazione ministeriale per la formazione. Si tratta, quindi, di una contribuzione qualificata come “conto terzi”, che l’Istituto riscuote ma che è tenuto a devolvere ad altri soggetti come i Fondi interprofessionali ovvero altri Enti pubblici quali lo Stato, le Regioni, ecc. … |
a seguito di detto chiarimento, abbiamo provveduto a defalcare dall’esonero contributivo biennale e triennale la parte di contributo destinata a finanziare tali fondi gestiti da enti diversi dall’INPS fino ad un massimo di 0,30.
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