V.08.14.0 – CIG – D.Lgs. 14 settembre 2015, n.148
Con il presente aggiornamento, è stata aggiornata la gestione della CIG con le specifiche indicate nella circolare n. 9 del 19/01/2017.
Le novità introdotte dalla circolare n. 9/2017 prevedono l’obbligatorietà della modalità di esposizione con Ticket per gli eventi CIGO e l’estensione delle modalità di esposizione delle denunce mensili tramite Ticket anche agli eventi CIGS, che sono state rese obbligatorie a partire dal 01/03/2017 (si veda anche il messaggio Hermes n.738/2017). Pertanto, in relazione alle domande di CIGS presentate a partire da marzo 2017, con decorrenza non antecedente alla predetta data, le imprese sono tenute ad utilizzare esclusivamente il sistema di CIGS con Ticket. Viceversa, le istanze presentata prima del 01/03/2017 per eventi successivi a tale data non rientrano nel nuovo sistema con Ticket. Gli eventi di CIG in Deroga, invece, continueranno ad essere gestiti solo con il sistema “CIG Aggregata” fino ad esaurimento.
Inoltre, a decorrere dalla mensilità di marzo, qualora necessario, dovranno essere censite (vedi paragrafo 2.1. Unità produttiva. Precisazioni della circolare INPS n. 9/2017) tutte le unità produttive delle aziende sia nel cassetto previdenziale dell’INPS che negli archivi della procedura paghe. Allo scopo si è reso necessario apportare le seguenti modifiche:
Gestione B03 – Ditta gestione sedi
Nella pagina relativa ai dati del DM10, è stato inserito un nuovo campo (vedi figura) dove indicare il codice dell’unità produttiva. Ovviamente, le aziende che hanno una unica sede operativa e produttiva va indicato il valore 0, salvo diversa impostazione presente nel cassetto previdenziale dell’azienda (lista unità operative/produttive) sul sito dell’INPS.
Gestione B05 – Gestione Reparti/Cantiere
Nel caso in cui l’azienda gestisca i cantieri (es. edilizia), è possibile, barrando la casella ‘Unità prod. Prevalente UNIEMENS’ indicare un codice unità produttiva sullo stesso che prevale rispetto a quella indicata sulla sede.
Gestione DS1 – Eventi CIG – Autorizzazione
A seguito della nuova normativa, così come evidenziato nel paragrafo 5.5 Momento impositivo del contributo addizionale della circolare INPS n. 9/2017, si è reso necessaria una modifica alla procedura di autorizzazione CIG (DS1 – Eventi CIG – Autorizzazioni) (vedi figura) nella quale sono stati aggiunti i seguenti nuovi campi:
Data autorizzazione: In cui, ovviamente, deve essere riportata la data di autorizzazione della CIG
Periodo DM10 – Addiz.: In cui va indicato da data del periodo in cui addebitare l’addizionale. Nell’ipotesi quest’ultima non è dovuta, indicare la stessa data del periodo relativo al credito.
Utenti che hanno inserito anticipi nel mese di marzo 2017
Gli utenti che all’atto del presente aggiornamento hanno già elaborato cedolini per aziende che hanno erogato un anticipo CIG nel mese di marzo 2017, devono provvedere al ricalcolo degli stessi (funzione D02 – Calcolo DM/10 – Costo – F24) per adeguare gli archivi ai nuovi standard. Ovviamente ciò non avrà ripercussioni sui netti degli stessi.
Utenti che hanno inserito un’autorizzazione CIG nel mese di marzo 2017
Gli utenti che all’atto del presente aggiornamento hanno già elaborato cedolini per aziende che nel contempo hanno inserito una autorizzazione CIG in (DS1 – Eventi CIG – Autorizzazioni), devono procedere come di seguito:
- Accedere alla procedura per autorizzare una CIG (DS1 – Eventi CIG – Autorizzazioni)
- Selezionare la CIG autorizzata a marzo 2017
- Nell’ipotesi occorra rettificare il periodo, provvedere alla sua cancellazione e reinserimento
- Aggiornare i codici secondo la circolare INPS 9/2017
- Aggiornare, eventualmente, l’aliquota dell’addizionale
- Salvare i dati
- Ricalcolare, i cedolini (funzione D02 – Calcolo DM/10 – Costo – F24) per adeguare gli archivi ai nuovi standard
Le operazioni di cui sopra non avranno ripercussioni sui netti dei cedolini, mentre il prospetto contabile e gli F24 subiranno delle modifiche in relazione alla nuova gestione.
Cir. INPS 9/2017 – § 5.5. Momento impositivo del contributo addizionale
Ai sensi dell’art. 12, co. 2, della legge n.164/75 – abrogato dall’art. art. 46, co. 1, lett. f), D.Lgs. n. 148/2015 – le imprese che si avvalevano degli interventi di integrazione salariale, anticipando i relativi trattamenti ai dipendenti interessati dalla riduzione di orario, ovvero dalla sospensione dell’attività di lavoro, erano tenute a versare il contributo addizionale alla Cassa Integrazione Guadagni in sede di conguaglio delle relative prestazioni. Analoga disposizione non è stata riprodotta nel decreto di riforma. Stante il mutato regime normativo, il momento impositivo della contribuzione addizionale va individuato assumendo a riferimento il periodo di paga al quale afferisce la retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, in vigenza del provvedimento che legittima l’accesso all’integrazione salariale, e tenendo conto delle modalità di svolgimento degli adempimenti operativi connessi alla formazione del flusso UniEmens. In questo quadro, tenuto conto dell’esigenza di assicurare alle aziende un lasso temporale idoneo a consentire l’aggiornamento del flusso UniEmens e del correlato adempimento contributivo, l’obbligo del pagamento del contributo addizionale, è fissato a decorrere dal mese di paga successivo al provvedimento di autorizzazione alla fruizione della prestazione, adottato dall’Istituto sia per le integrazioni salariali ordinarie sia per le integrazioni salariali straordinarie. Pertanto, a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale, l’azienda è tenuta al pagamento del contributo addizionale calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate. Nello specifico, nell’ambito del flusso UniEmens del mese di paga successivo alla data di autorizzazione, l’azienda è tenuta a esporre, oltre al contributo addizionale del mese in corso, anche il contributo addizionale riferito a periodi di integrazione salariale che insistono sui periodi di paga intercorrenti fra la data di inizio della sospensione/riduzione dell’attività lavorativa e quello in cui ricade il provvedimento di concessione dell’integrazione salariale, e ad assolvere i conseguenti obblighi contributivi. Poi, a partire dal secondo mese di paga successivo al rilascio dell’autorizzazione, l’azienda è tenuta a esporre, mese per mese, il contributo addizionale riferito ad ogni periodo di paga, operando i versamenti correlati. Ad esempio, nel caso di inizio evento CIG in data 10.05.2016 e rilascio autorizzazione in data 5.08.2016, gli adempimento sono i seguenti: – nell’ambito del flusso 09/2016, va riportato il contributo addizionale riferito al periodo 10.05.2016 – 30.09.2016); – nell’ambito dei flussi UniEmens successivi a quello del 09/2016, va riportato il contributo addizionale relativo ad ogni mese di paga. Nel caso in cui il rilascio dell’autorizzazione avvenga nel mese in cui termina l’evento CIG o successivamente, l’azienda è tenuta a versare l’importo del contributo addizionale per l’intero periodo autorizzato nel periodo di paga successivo a quello di autorizzazione. |
Nuovi codici DM relativi alla CIG
Di seguito elenchiamo i nuovi codici per una corretta gestione della cassa integrazione:
CIG ORDINARIA con Ticket ( Sez. Aziendale ) | CIG | Addizionale | ||
– CIG ordinaria posta a Conguaglio (con e/o senza ADDIZIONALE) | L038 | |||
– Ctr. Addizionale CIG ordinaria Post. D.lgs. 148/2015 | E501 | |||
CIG STRAORDINARIA con Ticket ( Sez. Aziendale ) | CIG | Addizionale | ||
– CIG straordinaria posta a Conguaglio (con e/o senza ADDIZIONALE) | L040 | |||
– Ctr. addizionale CIG straordinaria | E600 | |||
– Incremento contributo Addizionale a titolo di sanzione art.24 D.Lgs. 148/2015 | A900 | |||
CIG ORDINARIA – Senza Ticket ( Sez. Individuale ) – Regime Transitorio | CIG | Addizionale | ||
– Integr.salar.ord (per autorizzazioni post D.Lgs. 148/2015) | G401 | |||
– Ctr. addizionale CIG ordinaria (per autorizzazioni post D.Lgs. 148/2015) | E301 | |||
CIG STRAORDINARIA – Senza Ticket ( Sez. Individuale ) – Regime Transitorio | CIG | Addizionale | ||
– Integr. salar. Straord. (per autorizzazioni post D.Lgs. 148/2015) | G601 | |||
– Ctr. addizionale CIG straordinaria (per autorizzazioni post D.Lgs. 148/2015) | E399 | |||
– Incremento contributo Addizionale a titolo di sanzione art.24 D.Lgs. 148/2015 | A900 | |||
CIG IN Deroga – ( Sez. Individuale ) Gestita con il sistema “CIG Aggregata” | CIG | Addizionale | ||
– Conguaglio CIG in deroga art. 3 c. 137 Legge 350/2004 (aut.post D.Lgs. 148/2015) | G806 | |||
– CIG in deroga prorogata ridotta del 10% L. 266/2005 (aut.post D.Lgs. 148/2015) | G810 | |||
– CIG in deroga prorogata ridotta del 30% L. 266/2005 (aut.post D.Lgs. 148/2015) | G830 | |||
– CIG in deroga prorogata ridotta del 40% L. 266/2005 (aut.post D.Lgs. 148/2015) | G840 | |||
– Lavoratore in CIGS in deroga – prima concessione (aut.post D.Lgs. 148/2015) | GF06 | |||
– Lavoratore in CIGS in deroga – 10% (aut.post D.Lgs. 148/2015) | GF10 | |||
– Lavoratore in CIGS in deroga – 30% (aut.post D.Lgs. 148/2015) | GF30 | |||
– Lavoratore in CIGS in deroga – 40% (aut.post D.Lgs. 148/2015) | GF40 | |||
– Versamento contrib. Addiz. Su CIGS L. 350/2004 (aut.post D.Lgs. 148/2015) | E404 |
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