V.08.14.0 – Incentivo annuale occupazione SUD – DL 397/2016
Con la circolare n. 41 del 01/03/2017, l’INPS ha fornito le indicazioni utili alla gestione dell’incentivo occupazione SUD del Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche attive per l’Occupazione” (PON SPAO) di cui al decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 367 del 16 novembre 2016.
L’acceso al bonus non è automatico (le risorse messe a disposizione dello Stato sono limitate), quindi è necessario fare richiesta ON-LINE con le modalità specificate dalla circolare numero 41. Una volta accolta l’istanza di conferma l’INPS comunicherà, per ogni dipendente per cui si è fatto richiesta, l’importo massimo dell’incentivo spettante.
Modalità operative: nella pagina ‘agevolazioni contributive’ dell’anagrafica dipendente sono stati aggiunti 4 campi.
Incentivo annuale occupazione SUD: barrare se per il dipendente è stata accettata l’istanza
Data scadenza: Indicare la data di scadenza del bonus (un anno dalla data di assunzione, ad esempio per un dipendente assunto il 3 marzo 2017, nella data di scadenza andrà indicato 2 marzo 2018).
Incentivo oltre i limiti “de minimis”: per le aziende che hanno superato il limite previsto dal regime “de minimis” va barrato il campo. In questo caso cambieranno le modalità di esposizione dello sgravio nel DM10 virtuale e nell’UNIEMENS.
Misura massima annua dell’incentivo: l’importo è comunicato dall’INPS dopo l’accettazione dell’istanza.
Misura dell’incentivo: l’incentivo riguarda i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro fruibile nella misura massima di 8.060,00 euro annui (ovvero 671,66 euro mensili, ovvero 22,08 giornalieri), rapportati in caso di tempo parziale. L’importo comunicato dall’INPS in ogni caso rappresenta la soglia massima di bonus spettante. Ad esempio nel caso in cui il dipendente passa da part time a full time nel corso del rapporto, la misura massima del bonus spettante non viene modificata ma rimane “cristallizzata” a quella comunicata dall’INPS all’atto della richiesta.
9035 – Per gli eventuali arretrati relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017, per le aziende che non abbiano superato l’importo massimo degli aiuti in regime “de minimis”.
9036 – Per gli eventuali arretrati relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017, per le aziende che abbiano superato l’importo massimo degli aiuti in regime “de minimis”.
Si rammenta che detto sgravio sarà operativo a decorrere dal periodo paga: Aprile 2017 |
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