V.08.14.0 – Incentivo Occupazione Giovani
Con la circolare n. 40 del 28/02/2017, l’INPS ha fornito le indicazioni utili alla gestione dell’incentivo per l’occupazione dei giovani di cui al decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 394 del 2 dicembre 2016.
L’acceso all’incentivo non è automatico (le risorse messe a disposizione dello Stato sono limitate), quindi è necessario fare richiesta ON-LINE con le modalità specificate dalla circolare numero 40. Una volta accolta l’istanza di conferma l’INPS comunicherà, per ogni dipendente per cui si è fatto richiesta, l’importo massimo dell’incentivo spettante.
Modalità operative: nella pagina ‘agevolazioni contributive’ dell’anagrafica dipendente sono stati aggiunti 4 campi.
Incentivo annuale occupazione giovani: barrare se per il dipendente è stata accettata l’istanza.
Data scadenza: Indicare la data di scadenza del bonus (un anno dalla data di assunzione, ad esempio per un dipendente assunto il 20 aprile 2017, nella data di scadenza andrà indicato 19 Aprile 2018) .
Incentivo oltre i limiti “de minimis”: per le aziende che hanno superato il limite previsto dal regime “de minimis” va barrato il campo. In questo caso cambieranno le modalità di esposizione dello sgravio nel DM10 virtuale e nell’UNIEMENS.
Misura massima annua dell’incentivo: l’importo è comunicato dall’INPS dopo l’accettazione dell’istanza.
Misura dell’incentivo: l’incentivo riguarda i contributi previdenziali (si riduce al 50% per i giovani dipendenti assunti a tempo determinato) a carico del datore di lavoro fruibile nella misura massima di 8.060,00 euro annui (ovvero 671,66 euro mensili, ovvero 22,08 giornalieri), rapportati in caso di tempo parziale. In caso di assunzione a tempo determinato, l’incentivo massimo spettante si riduce a 4.030,00 euro. L’importo comunicato dall’INPS in ogni caso rappresenta la soglia massima di bonus spettante. Ad esempio nel caso in cui il dipendente passa da part time a full time nel corso del rapporto, la misura massima del bonus spettante non viene modificata ma rimane “cristallizzata” a quella comunicata dall’INPS all’atto della richiesta.
Arretrati: Per erogare gli arretrati è possibile utilizzare le seguenti voci generate automaticamente in fase di aggiornamento:
9031 – Per gli eventuali arretrati relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017, per le aziende che non abbiano superato l’importo massimo degli aiuti in regime “de minimis”.
9032 – Per gli eventuali arretrati relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017, per le aziende che abbiano superato l’importo massimo degli aiuti in regime “de minimis”.
Si rammenta che detto sgravio sarà operativo a decorrere dal periodo paga: Aprile 2017 |
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