V.08.16.0 – Appunti
Bollettini meteo
Con messaggio n. 1856 del 03/05/2017, l’INPS, tra le diverse interpretazioni in materia di cig, ha ribadito che, visto l’art. 6, comma 2, del decreto ministeriale n. 95442 ha previsto che, per quanto riguarda le istanze di CIGO determinate da “eventi meteo”, alla relazione tecnica di cui all’art. 2, comma 1, devono essere allegati i bollettini meteo rilasciati da organi accreditati.
Tenuto conto che l’art. 15, comma 1, della legge n. 183/2011 fa espresso divieto alle Amministrazioni Pubbliche di chiedere al cittadino dati ed elementi già in possesso di organi pubblici, fermo restando l’onere per le imprese di autocertificare nella relazione tecnica l’avversità atmosferica in relazione alla quale è inoltrata l’istanza di concessione della CIGO, l’Istituto acquisirà d’ufficio i bollettini meteo.
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