V.08.30.0 – Appunti
Variazione automatica dei redditi ANF
Ricordiamo che per poter adeguare in automatico i redditi dei singoli dipendenti ai fini dell’attribuzione dell’ANF è possibile utilizzare la scelta C12 – Varia redditi per A.N.F..
Con questa funzione la procedura provvederà a compilare il reddito da lavoro del dipendente utilizzando i valori di reddito presenti nei campi del modello CU 2018 REDDITI 2017. Ricordiamo che ai fini del reddito utile ai fini dell’ANF vanno presi in considerazione TUTTI i redditi di lavoro dipendente o assimilati. Ovviamente il valore prelevato dal CU dovrà essere integrato/modificato con i redditi degli altri membri il nucleo familiare e/o con redditi personali di altra natura dichiarati dal dipendente sull’apposito modello Mod. ANF/DIP.
Effettuare l’aggiornamento automatico dei redditi da lavoro dipendente solo dopo aver effettuato il passaggio a nuovo mese (codice scelta Menù D26) relativo al periodo giugno 2018 e quindi dopo aver predisposto l’archivio ditte pronto all’elaborazione di luglio 2018. |
Configurazione modalità di compilazione compensazioni 730
Prima di elaborare i cedolini del periodo luglio/2018, verificare la seguente impostazione per scomputare correttamente i crediti derivanti dal modello 730/4, considerando che per tutte le aziende inserite nuove e per quelle che avevano dipendenti a dicembre 2017, è stata barrata automaticamente dalla procedura.
Accedere a B02 (Ditta dati paghe) e posizionarsi nella pagina Altre opzioni.
Secondo l’attuale normativa, è necessario lasciare il campo barrato per rimborsare i crediti ai dipendenti fino a capienza delle ritenute fiscali, ciò nonostante, in considerazione delle richieste che ci pervengono in assistenza, lasciamo la decisione al consulente.
Nel caso in cui non si barri il campo, la procedura rimborserà tutti i crediti ai dipendenti generando, per la parte eccedente, un credito in capo all’azienda che se non utilizzato entro fine anno, lo stesso sarà considerato dalla procedura scaduto.
A dicembre, eventuali crediti residui relativi a:
Non saranno trasformati in 6781 (eccedenze inizio anno precedente), e di conseguenza non saranno riportati, in automatico, nel 770/2019 redditi 2018. |
Relativamente alle compensazioni dei crediti da 730, si ricorda che le stesse possano essere effettuate solamente nei limiti dell’ammontare delle ritenute (ritenute IRPEF e/o addizionale comunale e regionale all’IRPEF) ovvero dei conguagli a debito da assistenza fiscale e che non sia possibile compensare tali rimborsi, nel corso dell’anno, con altri tributi o contributi (esempio: IVA, IRES, contributi INPS, ecc.). In presenza di una pluralità di aventi diritto, i rimborsi devono avere una cadenza mensile ed in percentuale uguale per tutti gli assistiti.
Decreto-legge n. 87/2018 (cosiddetto decreto dignità)
Per quanto riguarda detto decreto, siamo in attesa della relativa circolare INPS.
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