V.08.32.0 – Gestione decontribuzione premi di produttività
L’INPS, con circolare n. 104 del 18/10/2018, ha diramato le istruzioni per l’applicazione della decontribuzione dei premi di produttività per le aziende che applicano un contratto di II livello sottoscritto successivamente al 24 aprile 2017, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2017.
A partire dal presente aggiornamento, la procedura provvederà automaticamente, come da istruzioni INPS, a ridurre il proprio carico contributivo di venti punti percentuali relativamente ad una parte di premio di risultato non superiore a euro 800,00 e contemporaneamente al lavoratore di non versare su tale importo la parte a proprio carico.
Per quanto riguarda gli arretrati, l’INPS non ha previsto alcun tipo di recupero se non attraverso la rettifica dell’UniEmens del periodo dove è stato erogato il premio. Ovviamente, non essendo specificato un periodo temporale, qualora l’azienda non abbia erogato del tutto detti premi, erogando la parte residua nei mesi di novembre e/o dicembre, purché sia superiore a 800,00 euro, non dovrà procedere ad alcuna rettifica del passato.
L’attivazione del contratto di II livello e le sue specificità, sono attivabili nella gestione azienda B02 (Ditta – Dati paghe) alla pagina [Altre opzioni], ed in funzione delle impostazioni la procedura produrrà i seguenti effetti allorché si eroghi dei premi utilizzando una voce occasionale con il tipo trattamento pari a “DL93”.
(1) Barrare tale opzione se l’azienda applica un contratto di secondo livello.
(2) Indicare se i lavoratori NON partecipano da contratto alle decisioni aziendali. Questa casella produce effetti solo se è barrata contemporaneamente la casella (5), ed in particolare se è barrata il limite fiscale del 10% è pari a 3.000,00 euro, se NON è barrata il limite è pari a 4.000,00 euro.
(3)/(4) Indicare se il contratto è di tipo aziendale e/o territoriale, questa opzione non ha effetto sul valore del beneficio, ma è utilizzata solo per la corretta compilazione dell’UniEmens.
(5)/(6) La selezione di queste caselle, attiva o meno la decontribuzione prevista dalla circolare in oggetto (INPS 104/2018), ed in particolare la decontribuzione si applica solo per i contratti aziendali o territoriali sottoscritti successivamente al 24 aprile 2017, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2017.
Inoltre, è possibile intervenire sui singoli dipendenti (C01 – Pagina per ANF/IRE) per escluderli (2) dal beneficio della detassazione qualora si verifiche l’esigenza (es. dipendente neoassunto che ha già percepito premi dal datore precedente).
Allo stesso modo, la procedura escluderà i dipendenti che nell’anno precedente (1) abbiano percepito una retribuzione superiore a 80.000,00.
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