V.08.54.6 – Anomalie e miglioramenti apportati
Messaggio INPS 1759 del 28/04/2020
Chiarimenti in ordine alla sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell’articolo 61, comma 2, e dell’articolo 62, commi 2 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Aziende con dipendenti e aziende committenti. Denunce mese competenza febbraio 2020 con scadenza presentazione 31 marzo 2020. Precisazioni per la mensilità di marzo 2020 con scadenza al 30 aprile 2020, di cui al messaggio n. 1754 del 24 aprile 2020, relativamente alle sospensioni dei versamenti contributivi di cui al decreto-legge n. 23/2020.
Come indicato nella precedente e-mail V.08.54.4 del 07/05/2020, in relazione al messaggio di cui sopra, è stata apportata una modifica alla procedura SA4, dove è stata data la possibilità di inviare una sezione aziendale relativa ad una singola matricola per volta.
Si ricorda che l’invio si rende necessario qualora l’UniEmens era stato inviato senza i codici sospensione, e comunque dopo aver inserito correttamente il codice sospensione in D11.
Discorso analogo deve essere effettuato per i collaboratori, dove qualora non sia stato già indicato, deve essere inserito sui singoli collaboratori in D11 nel campo Codice Calamità presente in [Agevol. / Calam. / Certif.] e successivamente inviato con la procedura SA4 selezionando i collaboratori da inviare.
A seguito della modifica effettuata con la versione V.08.54.4 in quanto alcune sedi richiedono il rinvio del modello SR41, comunicando al consulente il seguente messaggio di errore: “Campo orario settimanale errato” anche se non erano presenti operai nel flusso., si è verificato un caso opposto ed è stata data la possibilità di non compilare l’orario degli operai e per questo motivo è stata data la possibilità, defleggando il campo “Inserisci nel file da inviare all’INPS le ore settimanali Operai e/o Impiegati anche se per l’autorizzazione in oggetto non ci sono Operaio e/o Impiegati”.
Inoltre, è stato inserito in “Z26 / Guide Ministeriali / 2020 / 2020 – FAQ per la compilazione degli SR41” un documento contenente risposte ad una serie di quesiti posti alla Direzione Inps di Udine in merito alla compilazione del modello SR41.
CIG con anticipo datoriale
Alcuni clienti ci stanno segnalando che, in base a quanto emerge dalla lettura del Cassetto previdenziale, anche a fronte di integrazioni salariali relative all’emergenza covid, il codice da utilizzare per i conguagli sarebbe quello ordinario L038 e non quello di nuova istituzione indicato nel messaggio 1775 del 27/04/2020.
Si riportano di seguito indicazioni fornite dall’INPS ad AssoSoftware
in riferimento a quanto richiesto si precisa che, per quanto attiene alla compilazione dei flussi UniEmens ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, le aziende dovranno utilizzare il codice di conguaglio che verrà comunicato dall’Istituto tramite il cassetto di comunicazione bidirezionale, unitamente al rilascio dell’autorizzazione all’integrazione salariale.
Si fa presente, che il codice di conguaglio da utilizzare è consultabile e disponibile nel cruscotto CIG e Fondi di solidarietà.
Si consiglia pertanto di modificare, se necessario, l’indicazione del codice in D11 sia nel corpo che nella sezione [Modifica dati autorizzazioni CIG].
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