V.08.56.0 – Trattamenti integrativi e ulteriore detrazione D.L. 03/2020
A partire dalla mensilità di luglio 2020 la procedura non calcolerà più il Bonus D.L. 66/2014 ma procederà all’erogazione del trattamento integrativo previsto dal D.L. 03/2020 (Convertito in Legge 21 del 02/04/2020). Il nuovo trattamento prevede un bonus fiscale di 100,00 euro mensili (600,00 euro annui per l’anno 2020 e 1.200,00 euro annui dal 2021) per i redditi fino a 28.000,00 euro. Come per il bonus precedente la prima condizione necessaria per il diritto al percepimento è che l’Irpef lorda sia superiore alle detrazioni di lavoro dipendente.
Inoltre, per il solo anno 2020 e per i redditi tra 28.000,01 a 40000,00 è prevista un’ulteriore detrazione d’imposta così determinata:
Redditi tra 28.000,00 e 35.000,00:
480 + 120 x (35.000,00 – reddito annuo lordo) / 7.000,00 |
Redditi tra 35.000,00 e 40.000,00:
480 x (40.000,00 – reddito annuo lordo) / 5.000,00 |
Per rendere più trasparente i calcoli del nuovo trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione, all’interno della pagina [SVILUPPO] sono stati previsti i bottoni di Help per visualizzare il procedimento di calcolo.
Gestione delle eccezioni
Nella gestione anagrafica del dipendente (C01) in corrispondenza della pagina ANF/IRE si possono indicare l’esclusione sia del calcolo del nuovo bonus che della nuova detrazione.
Inoltre, sempre nella stessa pagina, in basso a sinistra, è stata data la possibilità di eliminare il controllo tra imposta lorda e detrazioni lavoro dipendente per l’erogazione dei bonus fiscali. Tale facoltà è stata data in quanto l’art. 128 del D.L. 34/2020 ha previsto una clausola di salvaguardia per preservare il Bonus Renzi e il trattamento integrativo in presenza di eventi COVID-19. Si tratta di un’eccezione, stabilita per il solo anno 2020, al principio generale secondo il quale il Bonus Renzi e il trattamento integrativo non spettano nel caso in cui l’IRPEF lorda risulti inferiore alla detrazione per lavoro dipendente. Il Bonus Renzi e il trattamento integrativo spettano ai lavoratori anche se gli stessi risultano momentaneamente incapienti, a causa del minor reddito di lavoro prodotto nel 2020 per i seguenti eventi. COVID-19:
- ammortizzatori sociali art. 19, 20, 21, 22 del D.L. 18/2020
- congedi parentali art. 23 e 25 del D.L. 18/2020. Il datore di lavoro pertanto deve riconoscerli assumendo come riferimento la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata.
Conguaglio di fine anno
Il conguaglio di fine anno (ovvero di fine rapporto) provvederà a conguagliare entrambi i bonus: per il bonus D.L. 66 (480 euro annui previsti per il 2020) verranno presi a base i giorni per detrazione del primo semestre, mentre per il nuovo bonus (600 euro previsti per il 2020) verranno presi a base i giorni del secondo semestre.
Bonus mensile rapportato a giorni in caso di CIG a zero ore
Nel caso di CIG a zero ore con pagamento diretto iniziata durante il mese, il datore di lavoro riconoscerà in busta paga la detrazione per lavoro dipendente e il Bonus D.L. 03/2020 parzialmente fino all’ultimo giorno di lavoro mentre il periodo di CIG in deroga a zero ore durante il mese sarà pagato dall’Inps, ivi compreso il riconoscimento della detrazione per lavoro dipendente e del bonus. Per questo motivo il Bonus in busta paga potrebbe non comparire nella misura intera.
Per erogare il bonus in misura intera indipendentemente dai giorni per detrazioni presso altri è sufficiente barrare l’opzione presente nella gestione Ditta – Dati paghe (B02) nella pagina “Altre opzioni” (vedi figura).
Gestione Collaboratori
Analogamente ai dipendenti, sono stati predisposti in B03, nella pagina “Altri Dati 1” le opzioni di le esclusione sia del calcolo del nuovo bonus che della nuova detrazione.
E ovviamente, analogamente al dipendente, l’importo del Bonus DL 3/2020 è esposto sul cedolino:
Stampa dichiarazione detrazioni
Con il presente aggiornamento è stata contestualmente adeguata la stampa del modello di richiesta detrazioni, prevedendo le caselle per ila non corresponsione del bonus DL 3/2020 e per la relativa ulteriore detrazione.
Scelta QE0 per i dipendenti e scelta D24 per i collaboratori.
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