V.08.67.0 – Gestione CU 2021 redditi 2020
Con il presente aggiornamento è stata rilasciata la versione definitiva della CU 2021 redditi 2020.
Tra le principali novità segnaliamo:
Indicazione dei giorni per detrazioni per semestre
Punti 13/14 (Sez. DATI FISCALI DATI PER LA EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI)
I punti 13 e 14 sono stati compilati rispettivamente con i giorni relativi al primo ed al secondo semestre del rapporto di lavoro. Tale impostazione, come noto, si è resa necessaria per verificare gli importi del bonus D.L. 66/2014 e del trattamento integrativo D.L 3/2020.
La procedura compilerà detti campi al lordo degli eventuali giorni indicati nei modelli SR41. |
Attribuzione del premio ai lavoratori dipendenti nel mese di marzo 2020
Punto 476 (Sez. ALTRI DATI)
Nel punto 476 la procedura indicherà l’importo erogato a marzo 2020, o come arretrato nei mesi successivi, relativo al premio erogato ai lavoratori dipendenti che hanno prestato la loro attività lavorativa nel mese di marzo 2020 come previsto dall’articolo 63 del D.L. n. 18 del 2020.
Trattamento Integrativo e rateazione delle restituzioni
Punti 400/404 (Sez. DETRAZIONI E CREDITI)
- I punti 400/402 sono gestiti analogamente a quelli relativi al Bonus D.L. 66/2014 (punti 391/393)
- Nel punto 403 (Trattamento recuperato entro le operazioni di conguaglio) sono totalizzati tutti i trattamenti recuperati ai dipendenti e/o ai collaboratori
- Nel punto 404 (Trattamento da recuperare successivamente alle operazioni di conguaglio) sono indicati gli importi trattenuti a dicembre e restituiti per poi recuperarli in otto rate la cui prima è stata trattenuta nel mese di dicembre 2020 e da rateizzare nell’anno 2021 (successive sette rate).
Analoga gestione è riservata ai punti 405/410 relativi ad eventuali datori precedenti.
Ulteriore detrazione
Punto 368 (Sez. DETRAZIONI E CREDITI)
Nel punto 368 la procedura indicherà l’importo erogato a titolo di ulteriore detrazione di cui al D.L. n. 3 del 5 febbraio 2020, convertito dall’articolo 1, comma 1 della legge 2 aprile 2020 n. 21.
Rateazione mancata applicazione dell’ulteriore detrazione
Punto 469 (Sez. ALTRI DATI)
Nel punto 469 (Irpef da trattenere dal sostituto successivamente alle operazioni di conguaglio) la procedura indicherà l’importo della mancata applicazione dell’ulteriore detrazione Irpef determinata in sede di conguaglio e recuperata in 8 rate dal mese successivo, qualora l’importo risulti superiore a 60 euro (senza tener conto della prima rata effettuata in sede di conguaglio).
Clausola di salvaguardia
Punti 478/480 (ALTRI DATI)
- Il punto 478 (Sostegno reddito) è barrato nel caso in cui siano state erogate somme a sostegno del reddito (CIG con il seguente tipo trattamento CIGO, CIGD, FAOR e FAOA ed i congedi parentali Covid-19 per figli fino a 12 anni o figli con handicap in situazione di gravità senza limiti di età)
- Nel punto 479 (Reddito percepito) l’importo delle CIG poste a conguaglio ed i congedi parentali Covid-19.
- Nel punto 480 (Reddito contrattuale) la procedura indicherà l’importo che il dipendete avrebbe guadagnato nei periodi di CIG (imponibile fiscale).
La procedura non compilerà i punti di cui sopra in presenza di un reddito effettivo indicato ai punti 1 e 2 superiore alla no tax area (8.174,00 euro). |
Mancato versamento contributi dei collaboratori per effetto delle sospensioni
Punto 48 (Sez. SEZIONE 3 INPS GESTIONE SEPARATA PARASUBORDINATI)
La procedura, in caso di sospensione del versamento contributi protratta oltre l’anno 2020, per le mensilità sospese provvederà a compilare detta casella al 50% (quota versata nell’anno).
Tale opzione è verificabile, ed eventualmente disattivabile, nella procedura collaboratori, scelta B01 (Anagrafica ditta) pagina altri dati (vedi figura).
Invito forzato alla dichiarazione dei redditi nella gestione messaggi
Nel caso in cui il cliente intenda invitare tutti i dipendenti ad effettuare la dichiarazione dei redditi deve barrare l’opzione indicata in figura durante la fase di acquisizione.
La procedura indicherà automaticamente tale avviso, indipendentemente dalla scelta effettuata, nei seguenti casi:
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Nuove scadenze
Per il periodo d’imposta 2020, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 16 marzo (prima era il 7 marzo), le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, da rilasciare al percipiente entro il 16 marzo (prima era il 31 marzo).
La trasmissione delle CU 2021 che riguardano redditi esenti o non dichiarabili tramite dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro la scadenza del modello 770, ovvero il 31 ottobre 2021.
L’Agenzia delle Entrate mette in guardia: “Il flusso si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione del flusso è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata per via telematica”. |
In Z26, nella sezione Guide GPSTAR è presente una guida relativa alla gestione della CU 2021 denominata 2020 – Guida CU. |
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