V.08.80.0 – Riduzione contributiva nel settore edilizia per l’anno 2021
Con circolare n. 181 del 07/12/2021, l’INPS ha confermato per l’anno 2021, nella misura dell’11,50%, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili, introdotta dall’articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modificazioni.
Le aziende autorizzate con l’attribuzione del codice autorizzazione 7N, potranno esporre lo sgravio nel flusso UniEmens attraverso il codice “L206” per il beneficio corrente, mentre “L207” per il recupero degli arretrati.
Fiscalizzazione corrente L206
- Accedere alla procedura B03 – Ditta Gestione sedi
- Posizionarsi sulla pagina “Aliquote”
- Compilare la sezione Fiscalizzazione (vedi figura)
- Successivamente accedere alla procedura C01 – Dipendente – dati generici
- Selezionare i dipendenti interessati (uno per volta)
- Posizionarsi sulla pagina “Inquadramento”
- Barrare la casella fiscalizzazione (vedi figura)
Fiscalizzazione arretrata L207
Per quanto riguarda gli arretrati, calcolato l’importo, accedere alla scelta B03 (Ditta – gestione sedi), posizionarsi nella pagina “Dati DM/10”, e compilare la sezione “Casi particolari da esporre sul modello DM/10” indicando l’importo della fiscalizzazione arretrata nella casella “Debito / Credito”.
Inoltre, per i dipendenti non più in forza, i datori di lavoro per fruire del beneficio dovranno indicare gli stessi nella sezione individuale del flusso UniEmens valorizzato il codice “NFOR” nel tag <TipoLavStat>.
A tal fine l’utente dovrà inserire un nuovo cedolino per ogni dipendente cessato per cui si usufruisce della fiscalizzazione.
Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell’11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale. In proposito, si ricorda che la base di calcolo della suddetta agevolazione deve essere ridotta in forza delle disposizioni di cui all’articolo 120, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; la base di calcolo deve essere altresì determinata al netto delle misure compensative eventualmente spettanti. Inoltre, l’agevolazione non trova applicazione sul contributo, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, previsto dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua. |
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