V.08.81.0 – Legge di Bilancio 2022
A seguito della legge di Bilancio del 2022 del 30/12/2021, n. 234, sono state adeguate le seguenti procedure:
Tabella scaglioni fiscali
La procedura ha provveduto, attraverso gli aggiornamenti tabelle – funzione Z15, automaticamente ad aggiornare la tabella AB0 (Scaglioni fiscali) adeguando ove necessario i relativi calcoli.
Tabella Detrazioni
La procedura ha provveduto, attraverso gli aggiornamenti tabelle – funzione Z15, automaticamente ad aggiornare la tabella AB1 (Detrazioni fiscali) adeguando ove necessario i relativi calcoli.
Per quanto riguarda il trattamento integrativo, di cui riportiamo il testo di modifica dell’articolo 1 del D.L. 3/2020, in attesa anche di necessari chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, la procedura provvederà ad effettuare i calcoli nel limite di un imponibile pari a 15.000,00.
1) al comma 1, le parole: «28.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: « 15.000 euro » e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il trattamento integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, a condizione che la somma delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle detrazioni di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-ter, dello stesso testo unico, limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, e delle rate relative alle detrazioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettera c), e 16-bis del citato testo unico nonché di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, sia di ammontare superiore all’imposta lorda. Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dal secondo periodo, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l’imposta lorda» |
Detrazioni figli
La procedura ha provveduto a distinguere i figli inferiori a 21 anni e/o disabili che percepiranno le detrazioni per i soli mesi di gennaio e febbraio, da quelli con età superiore a 21 che continueranno a percepire detta detrazione.
Per una maggior consapevolezza del dato, è consigliabile verificare lo stesso nella procedura paghe – C01 (Dipendente – Dati generici) alla pagina [ANF/IRE] in particolar modo nel caso in cui non siano stati caricati i dati anagrafici dei familiari, e nella procedura collaboratori – B03 (Anagrafica collaboratore) i cui dati, a seguito di un rinnovo contrattuale, vanno aggiornati con la funzione F7 nella pagina [Altri Dati 1].
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