V.08.84.0 – Contributi Collaboratori
L’INPS con circolare n. 25 del 11/02/2022, ha comunicato le aliquote, il valore minimale e il valore massimale da utilizzarsi per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995. L’articolo 1, comma 398, della legge n. 178/2020 ha previsto per l’anno 2022 l’aumento dell’aliquota di cui all’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997, per i soggetti che producono reddito da lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986. La legge n. 234/2021, al comma 223 dell’articolo 1, ha previsto un aumento dell’aliquota di finanziamento della prestazione DIS-COLL.
Di seguito anticipiamo lo schema della relativa tabella aggiornabile nella gestione collaboratori con la scelta A05 (Ctr INPS, min e max INAIL).
In pratica, il contributo DIS-COLL è passato da 0,51 a 1,31.
Per quanto riguarda i recuperi relativi a gennaio, l’INPS, indica:
Le aziende committenti che, per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2022, non abbiano potuto tenere conto della nuova aliquota contributiva relativa al finanziamento della prestazione della DIS-COLL sopra descritta possono effettuare gli adempimenti relativi a detto periodo entro tre mesi dalla pubblicazione della presente circolare, così come previsto dalla deliberazione n. 5/1993 del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto approvata con D.M.
Successivamente, con comunicato stampa del 14/02/2022, indica:
Inps: Gestione separata. Denunce Uniemens gennaio 2022
Si comunica che le aziende committenti che hanno già elaborato i flussi Uniemens relativi al mese di gennaio 2022, per i soggetti per i quali è obbligatoria la contribuzione Dis-coll, applicando l’aliquota vigente fino al 31 dicembre 2021 (34,23%), possono effettuare l’invio del flusso Uniemens con la anzidetta aliquota.
Tale flusso sarà modificato eccezionalmente in entrata in fase di elaborazione delle denunce. A breve le procedure consentiranno la trasmissione dei flussi Uniemens anche con la nuova aliquota per il 2022 prevista per i suddetti soggetti, pari al 35,03%.
La differenza di contribuzione derivante dall’applicazione delle aliquote nelle misure previste per gli anni 2021 e 2022, rispettivamente pari al 34,23% e al 35,03%, potrà essere versata entro tre mesi dalla pubblicazione della circolare Inps n.25 dell’11 febbraio 2022, senza oneri aggiuntivi.
Le aziende potranno, come di consueto, al termine delle necessarie elaborazioni prendere visione della differenza di contribuzione complessivamente dovuta tramite il Cassetto Previdenziale per Committenti.
Eventuali recuperi, saranno effettuati entro la scadenza (versamento del 16/05/2022) in funzione di novità da parte dell’ente circa la modalità di versamento nei modelli F24 di dette differenze e saranno oggetto di un prossimo aggiornamento.
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