V.08.85.0 – Stampa Modello Trattamento Integrativo
A seguito della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4/E del 18/02/2022, in riferimento all’art. 1, comma 3 della legge n. 234 del 30/12/2021 (c.d. legge di bilancio 2022) si è ritenuto opportuno realizzare una richiesta apposita per la raccolta dati in riferimento al trattamento integrativo, scorporando il dato dal modello della richiesta detrazioni.
Per effettuare la stampa accedere alla funzione “Stampa mod. Detraz./Tr.Integ.” QE0 della gestione Paghe e D24 della gestione Collaboratori, barrando la casella “Stampa la dichiarazione per il trattamento integrativo”.
Nel modello, l’utente è invitato a compilare tra l’altro i seguenti dati:
c) detrazioni per interessi passivi su prestiti o mutui agrari contratti fino al 31 dicembre 2021 (articolo 15, comma 1, lettera a), del TUIR) |
d) detrazioni per interessi passivi su mutui contratti fino al 31 dicembre 2021 per l’acquisto o la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (articolo 15, comma 1, lettera b), e comma 1-ter, del TUIR) |
e) detrazioni per spese sanitarie superiori a 15.493,71 euro sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla medesima data (articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR) |
f) detrazioni per spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla medesima data (articolo 16-bis del TUIR, attualmente disciplinato dall’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90) |
g) tutte le detrazioni previste da altre disposizioni normative relative a spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla medesima data |
Considerata la complessità dei dati e la difficile reperibilità, si consiglia, per le fasce di reddito a cavallo dei 15.000,00 € e dei 28.000,00 € stimati, di orientare i dipendenti a scegliere l’applicazione di detto trattamento solo a conguaglio o nel caso di più rapporti contemporanei la non applicazione. |
Si porta a conoscenza, che sebbene nella procedura i dati indicati nel modello siano stati implementati, gli stessi non sono stati resi visibili in attesa di un quadro normativo più chiaro, difatti, sebbene la circolare dell’A.d.E. identifichi tutte le detrazioni indicate nel modello, al punto “1.3.3. Adempimenti dei sostituti e dei sostituiti d’imposta”, in modo sibillino riporta:
I sostituti d’imposta devono determinare la spettanza del trattamento integrativo e il relativo importo sulla base dei dati a loro disposizione, più precisamente, in base:
– al reddito previsionale relativo all’anno in corso e
– alla “capienza” ed alla “incapienza”, come sopra descritte, relative all’anno in corso; a tal riguardo si evidenzia che il sostituto d’imposta è tenuto a verificare la “capienza” e la “incapienza” sulla base delle detrazioni a lui note, vale a dire quelle di cui agli articoli 12 e 13, commi 1 e 1.1, del TUIR, e ad effettuare un conguaglio di fine anno/cessazione; l’eventuale conguaglio definitivo va effettuato in sede di dichiarazione dei redditi presentata dal sostituito.
Facendo riferimento ai soli art. 12 e 13 del TUIR e non all’art. 15 a cui tutte le altre detrazioni fanno riferimento.
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