V.08.86.0 – Assegno Unico
Gestione Assegno Nucleo Familiare
Come noto, con la mensilità di marzo 2022 è entrata in vigore la nuova normativa che prevede l’introduzione di un assegno unico erogato direttamente dall’INPS purché siano presenti i seguenti requisiti (vedi circolare INPS n. 34 del 28/02/2022):
Composizione del nucleo familiare
Il nucleo familiare del richiedente è composto:
- dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
Condizioni
Nel nucleo familiare non deve essere presente:
a) un figlio minorenne a carico;
b) un figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
-
- frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
- svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
- sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
- svolga il servizio civile universale;
c) figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
Questa modalità non prevede interventi da parte dell’utente che utilizza la procedura, mentre i dipendenti per veder riconosciuto l’importo dell’assegno devono compilare l’apposita domanda sul sito del INPS o rivolgersi ad un centro di assistenza fiscale. |
Per i dipendenti che non rientrano nella casistica all’assegno unico continueranno, invece, ad essere riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare e di Assegni familiari riferite a nuclei familiari composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
In questo caso, l’utente deve continuare a scaricare i file contenenti i valori degli assegni dal sito dell’INPS e provvedere ad importarli in procedura con la canonica funzione D15. Ovviamente, anche in questo caso, il dipendente è invitato a compilare l’apposita domanda sul sito del INPS o rivolgersi ad un centro di assistenza fiscale. |
Gestione detrazioni familiari a carico
Com’è noto, quando presente, l’importo dell’assegno assorbe anche le detrazioni dei familiari fatta eccezione per il coniuge ed i figli non presenti nell’assegno unico con un’età maggiore di 21 anni e con un reddito complessivo inferiore a 8.000,00 euro.
In particolare, la procedura, a decorrere da marzo 2022, non calcolerà più le detrazioni per figli fino a 21 anni, figlio minore di 3 anni e figli con disabilità a carico, senza limiti di età.
Vedi pagina [ANF/IRE] di C01 della gestione paghe e pagina [Altri dati 1] di B03 della gestione collaboratori.
Per gli utenti che hanno compilato le schede famigliari nell’apposita maschera “Gestisci componenti nucleo F.” dei dipendenti/collaboratori non sono previsti interventi. |
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