V.08.95.2 – Indennità una tantum pari a 150,00 euro
A seguito del messaggio INPS n. 4159 del 17/11/2022, nel quale si chiarisce:
“d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che la retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022, in relazione al limite retributivo previsto dalla norma in questione, è da considerare al netto della tredicesima mensilità, o ratei della stessa, stante la particolare natura di tale mensilità aggiuntiva, laddove l’erogazione avvenga nella competenza del mese di novembre 2022”
è stato implementato il controllo, in modo che le voci occasionali per l’erogazione dei ratei di 13sima non incidano sul massimale del limite dei 1.538,00 euro per la corresponsione dell’indennità dei 150,00 euro.
Per chi avesse già elaborato i cedolini del mese di novembre sarà sufficiente eseguire la funzione D02 (Calcolo DM10 – Costo – F24).
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