V.09.09.0 – Fringe Benefit D.L. 48/2023 Art. 40
Il c.d. decreto lavoro, D.L. 48/2023, all’art. 40 ha stabilito, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi e limitatamente all’anno 2023, l’innalzamento della soglia di esenzione per i fringe benefit ad 3.000,00 € per i servizi prestati nonché per le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, ai lavoratori dipendenti con figli a carico ivi compresi quelli per cui non usufruisce delle detrazioni bensì dell’assegno INPS.
Per quanto riguarda la gestione del cedolino, sono state predisposte le seguenti voci utili allo scopo:
Cod. Voce | Descrizione | Note |
9316 | FRINGE BENEFIT MONETA | Per Il pagamento delle bollette (incrementa il netto in busta) |
9317 | FRINGE BENEFIT SERVIZI | Per la gestione dei servizi (figurativa) |
Con il prossimo aggiornamento, saranno fornite due stampe per la dichiarazione di nucleo con figli a carico e per la giustificazione di spesa, ovvero una dichiarazione dei riferimenti delle bollette da rimborsare con l’indicazione che le stesse non siano state già oggetto di rimborso da parte di altro datore. |
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