V.09.09.0 – Sgravi incentivi “under 36”
L’INPS, con circolare n. 57 del 22/06/2023, fornisce indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di esonero contributivo di cui all’articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), applicabile alle assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Si forniscono altresì ulteriori precisazioni in merito all’esonero di cui all’articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), relativamente al secondo semestre 2022.
Condizione
L’articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (di seguito, legge di Bilancio 2021), prevede un esonero contributivo pari al 100 per cento della contribuzione datoriale complessivamente dovuta, fruibile per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022, di soggetti che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. L’esonero così previsto è riconosciuto, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, per la durata di trentasei mesi – innalzata a quarantotto mesi, laddove l’evento incentivato sia realizzato in una regione del Mezzogiorno. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (cfr. la circolare n. 56 del 12 aprile 2021 e il messaggio n. 3389 del 7 ottobre 2021).
La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito, legge di Bilancio 2023), all’articolo 1, comma 297, ha previsto che: “Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, le disposizioni di cui al comma 10 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Per le assunzioni di cui al primo periodo, il limite massimo di importo di 6.000 euro annui di cui al comma 10 dell’articolo 1 della predetta legge n. 178 del 2020 è elevato a 8.000 euro”.
Periodi / Misura
- Assunti e/o trasformati nel periodo 01/07/2022 – 31/12/2022 : 6.000,00 € annui / 500,00 € mensili / 16,12 € giornalieri
- Assunti e/o trasformati nel periodo 01/01/2023 – 31/12/2023 : 8.000,00 € annui / 666.66 € mensili / 21,50 € giornalieri
Durata
- 36 mesi (48 per le aziende ubicate nel mezzogiorno (*) )
(*) La procedura riconosce che l’azienda è ubicata nei territori del mezzogiorno se rileva nell’archivio sedi, nella pagina [UNIEMENS] il flag su “Sede ubicata al Centro-Sud”.
Attivazione sgravio
- Accedere alla funzione C00 => C01 (Dipendente – Dati generici)
- Selezionare la ditta/dipendente
- Per le trasformazioni a tempo indeterminato si ricorda di compilare correttamente il campo indicato in figura presente alla pagina [Inquadramento]
- Posizionarsi alla pagina [Agevolazioni 1]
- Barrare l’opzione come indicato in figura e compilare la data di scadenza (A).
Calcolo corrente
Elaborando normalmente il cedolino, la procedura indicherà l’importo dello sgravio corrente, in funzione della tipologia, con una delle seguenti voci:
Descrizione | Voce | Cod. DM | Causale | Limite |
Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 10, legge n.178/2020 (36 mesi) | 9571 | L544 | GI36 | 6.000,00 |
Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 11, legge n.178/2020 (48 mesi) | 9573 | L546 | GI48 | 6.000,00 |
Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato dall’articolo 1, comma 297, della legge n. 197/2022 (36 mesi) | 9586 | L574 | EG36 | 8.000,00 |
Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato dall’articolo 1, comma 297, della legge n. 197/2022 (48 mesi) | 9587 | L576 | EG48 | 8.000,00 |
Calcolo arretrati
Per quanto riguarda gli arretrati, la procedura provvede automaticamente ad effettuare i calcoli sul primo cedolino utile una volta attivato lo sgravio sulla scheda dipendente.
In pratica la procedura recupererà qualora necessario, i benefici GECO e/o Decontribuzione SUD indicando sul cedolino le voci:
Descrizione | Voce | Cod. DM |
Restituzione esonero legge n. 205/2017 GECO | 9576 | M472 |
Restituzione Decontribuzione SUD | 9577 | M543 |
Per quanto riguarda il calcolo degli arretrati, la procedura, indicherà sul cedolino la voce 9055 (RECUPERO SGRAVI) indicando il totale degli sgravi recuperati. Per accedere al dettaglio dei valori calcolati dalla procedura, restando nella gestione cedolino (funzione D01) procedere come di seguito:
- Cliccare sul tasto [DM VIRTUALE]
- Cliccare sul tasto [Dettaglio recuperi contributivi], attivo solo se presente la voce 9055
- Cliccare sul rigo interessato e provvedere, eventualmente, ad inserire/modificare e/o rimuovere uno sgravio arretrato.
Di seguito i codici utilizzati per il recupero degli sgravi Arretrati:
Descrizione | Cod. DM | Causale | Limite |
Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 10, legge n.178/2020 | L545 | GI36 | 6.000,00 |
Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 11, legge n.178/2020 | L547 | GI48 | 6.000,00 |
Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato dall’articolo 1, comma 297, della legge n. 197/2022 (36 mesi) | L573 | EG36 | 8.000,00 |
Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato dall’articolo 1, comma 297, della legge n. 197/2022 (48 mesi) | L575 | EG48 | 8.000,00 |
Si informa, che in caso di necessità, tutti i valori degli arretrati sono rettificabili dall’utente. |
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