V.09.10.0 – Congedi Parentali
L’INPS, con messaggio n. 2821 del 28/07/2023, fornisce precisazioni e nuove istruzioni in merito ai congedi parentali, al congedo di paternità obbligatorio e ai permessi per disabilità.
Di seguito, saranno illustrate le principali novità in vigore dalla mensilità di agosto 2023, ovvero dalla mensilità di settembre 2023 per le aziende che operano con cedolino con calendario sfasato.
Evento MA1 – Congedo di maternità e di paternità alternativo ex artt. 16, 17, 20 e 28 D.Lgs. n. 151/2001
Con decorrenza agosto 2023, si rende necessario aggiornare le schede dei congedi per maternità in corso nel mese di agosto 2023 in modo da compilare correttamente il flusso riferito alla mensilità di agosto 2023. Infatti, nella sezione calendario sarà necessario indicare, tra le altre informazioni, la data di inizio evento o in alternativa il codice fiscale del/dei bambino/i una volta avvenuto il parto.
In particolare, procedere come di seguito:
- Accedere alla procedura Q00 => Q26 => QZ6 (Stampa voci pagate)
- Selezionare tutte le ditte
- Indicare nel periodo da considerare il valore dal 01/07/2023 – al 31/08/2023
- Indicare nel campo [il codice voce] 9120 (MATERNITA’ C/INPS)
- Eseguire la stampa in modo da ottenere un tabulato contenente i dipendenti interessati
- Accedere alla procedura D00 => D14 (Gestione eventi)
- Selezionare, una ad una, le schede di maternità in corso
- Indicare al punto (1), la data dell’inizio evento (vedi figura)
- Indicare, nel caso in cui il bambino sia nato, al punto (2), la data del parto (vedi figura)
- Indicare, nel caso in cui il bambino sia nato, al punto (3), il codice fiscale del bambino, ovvero i codici fiscali dei bambini separati dal simbolo “*” nel caso di parto gemellare (vedi figura)
- Ripetere il calcolo del cedolino (funzione D02) o in alternativa rigenerare il flusso UniEmens in S00 => S01 => SA0 (Gestione dati UniEmens) selezionando l’azienda interessata, indicando nel campo “Mese e Anno elaborazione” il valore 08/2023 seguito dal tasto funzionale [F7].
Evento MB1 – Riposi giornalieri fino al primo anno di vita del bambino, disciplinati dagli artt. 39 e 40 del D.Lgs. n. 151/2001 ex permessi allattamento
Con decorrenza agosto 2023, si rende necessario indicare il codice fiscale del/dei figlio/i per cui si sta usufruendo il congedo parentale ex permessi di allattamento. Gli utenti che hanno già elaborato i cedolini, per verificare e aggiornare i dati sugli stessi, dovranno procedere come di seguito:
- Accedere alla procedura Q00 => Q26 => QZ6 (Stampa voci pagate)
- Selezionare tutte le ditte
- Indicare nel periodo da considerare il valore dal 01/08/2023 – al 31/08/2023
- Indicare nel campo [il codice voce] 9260 (ALLATTAMENTO C/INPS)
- Eseguire la stampa in modo da ottenere un tabulato contenente i dipendenti interessati
- Accedere alla procedura D00 => D01 (Caricamento cedolini)
- Selezionare la ditta/dipendente interessato
- Modificare, la voce 9260 (ALLATTAMENTO C/INPS)
- Indicare il codice fiscale del bambino a cui fa riferimento la prestazione
È utile ricordare che nella scheda dipendente (C01), nella pagina [ANF/IRE], cliccando sul tasto [Informazioni aggiuntive su eventi tutelati] è possibile indicare uno o più informazioni (nella maggior parte dei casi sin tratta di codici fiscali a cui fa riferimento la prestazione) in modo da rendere più agevole l’indicazione sulla voce occasionale. Si informa che la procedura indicherà, qualora richiesto dalla voce occasionale, automaticamente il primo di essi; quindi, è sempre bene verificare il dato per evitare successivi rettificativi in merito all’errato riferimento. |
Evento MA3 – Periodi di congedo per malattia del bambino di età inferiore di 3 anni, disciplinati dall’art. 49, comma 1, D. Lgs. n. 151/2001
Con decorrenza agosto 2023, si rende necessario indicare il codice fiscale del/dei figlio/i per cui si sta usufruendo il congedo parentale per malattia del bambino di età inferiore a 3 anni non retribuiti. Gli utenti che hanno già elaborato i cedolini, per verificare e aggiornare i dati sugli stessi, dovranno procedere come di seguito:
- Accedere alla procedura Q00 => Q26 => QZ6 (Stampa voci pagate)
- Selezionare tutte le ditte
- Indicare nel periodo da considerare il valore dal 01/08/2023 – al 31/08/2023
- Indicare nel campo [il codice voce] 9263 (MALATTIA FIGLI < 3 ANNI)
- Eseguire la stampa in modo da ottenere un tabulato contenente i dipendenti interessati
- Accedere alla procedura D00 => D01 (Caricamento cedolini)
- Selezionare la ditta/dipendente interessato
- Modificare, la voce 9263 (MALATTIA FIGLI < 3 ANNI)
- Indicare il codice fiscale del bambino a cui fa riferimento la prestazione
Valgono le stesse considerazioni indicate per l’evento ex allattamento. |
Evento MB4 – Congedi per malattia del bambino di età compresa fra i 3 e gli 8 anni (fruibili alternativamente, nel limite di 5 giorni l’anno per ciascun genitore), disciplinati dall’art. 47, comma 2, D.Lgs. n. 151/2001
Con decorrenza agosto 2023, si rende necessario indicare il codice fiscale del/dei figlio/i per cui si sta usufruendo il congedo parentale per malattia del bambino di età compresa fra i 3 e gli 8 anni non retribuiti. Gli utenti che hanno già elaborato i cedolini, per verificare e aggiornare i dati sugli stessi, dovranno procedere come di seguito:
- Accedere alla procedura Q00 => Q26 => QZ6 (Stampa voci pagate)
- Selezionare tutte le ditte
- Indicare nel periodo da considerare il valore dal 01/08/2023 – al 31/08/2023
- Indicare nel campo [il codice voce] 9264 (MALAT. FIGLI >3 E <8 ANNI)
- Eseguire la stampa in modo da ottenere un tabulato contenente i dipendenti interessati
- Accedere alla procedura D00 => D01 (Caricamento cedolini)
- Selezionare la ditta/dipendente interessato
- Modificare, la voce 9264 (MALAT. FIGLI >3 E <8 ANNI)
- Indicare il codice fiscale del bambino a cui fa riferimento la prestazione
Valgono le stesse considerazioni indicate per l’evento ex allattamento. |
Evento TA1 – Giorni/ore di permesso mensili (disciplinati dall’art. 33, comma 6, della legge n. 104/1992) fruiti dal lavoratore con disabilità grave
Nel messaggio si precisa che i permessi di cui in oggetto, possono ora essere fruiti anche in modalità oraria. Allo scopo comunichiamo le voci da utilizzarsi per le prestazioni in questione:
Causale | Voce | Modalità | % | Evento | DM10 | Descrizione |
HD | 9744 | GG | 100% | TA1 | L307 | Giorni di permesso mensili (disciplinati dall’art. 33, comma 6, della legge n. 104/1992) fruiti dal lavoratore con disabilità grave. |
HJ | 9749 | HH | 100% | TA1 | L307 | Ore di permesso mensili (disciplinati dall’art. 33, comma 6, della legge n. 104/1992) fruiti dal lavoratore con disabilità grave. |
Evento PG0/PG1 – Periodi di congedo parentale in modalità oraria (PG0) / giornaliera (PG1) indennizzati in misura dell’80 per cento della retribuzione (Art.1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n.197) nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino
Come indicato nella circolare n. 45/2023, relativamente ai congedi di cui all’art. 1, comma 359, della legge 197/2022 (legge di Bilancio 2023), a partire dalla mensilità di luglio 2023 è possibile fruire dell’indennità di congedo parentale nella misura dell’80%, in sostituzione di quella al 30%, della retribuzione per la durata massima di un mese di congedo e fino al sesto anno di vita del bambino.
Per quanto attiene gli eventi già denunciati ricadenti nei periodi di competenza da gennaio 2023 a giugno 2023, i datori di lavoro devono procedere alla restituzione della prestazione già conguagliata al 30% e contestualmente conguagliare la prestazione in misura dell’80%.
Gli utenti interessati al recupero del congedo parentale riferito ad un mese di coppia indennizzato all’80% ed erogato nella misura del 30% nel periodo gennaio/giugno 2023, dovranno procedere come di seguito:
- Accedere alla procedura Q00 => Q26 => QZ6 (Stampa voci pagate)
- Selezionare tutte le ditte
- Indicare nel periodo da considerare il valore dal 01/01/2023 – al 30/06/2023
- Indicare nel campo [il codice DM10] L050 (Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n.151/2001) entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti fino al compimento del sesto anno) per gli eventi erogati in giorni e nel campo [il codice voce] 9721 (CONG.PAR. HH – MA0 – 30%) per gli eventi erogati in ore
- eseguire la stampa in modo da ottenere un tabulato contenente i dipendenti interessati
- Accedere alla procedura D00 => D01 (Caricamento cedolini)
- Selezionare la ditta/dipendente interessato
- Inserire la voce occasionale 9751 (RESTIT.CONG.PAR. – GG. 30%) per gli eventi erogati in giorni e 9753 (RESTIT.CONG.PAR. – HH. 30%) per gli eventi erogati in ore
- Indicare nel campo [Data inizio] il periodo di riferimento
- Cliccando sul tasto la procedura suggerirà i giorni ed il valore unitario erogato nel periodo di riferimento, ovviamente l’utente ridurrà eventualmente il numero di giorni nel caso in cui l’evento superi la misura massima di un mese di coppia
- Inserire ulteriori voci 9751 (RESTIT.CONG.PAR. – GG. 30%) / 9753 (RESTIT.CONG.PAR. – HH. 30%) nel caso in cui l’evento in questione sia a cavallo di più mesi compilando un ulteriore periodo di riferimento
- Di pari merito, inserire la voce occasionale 9752 (RECUP.CONG.PAR. – GG. 80%) per gli eventi erogati in giorni e 9754 (RECUP.CONG.PAR. – HH. 80%) per quelli erogati in ore
- Indicare il periodo di riferimento
- Cliccando sul tasto la procedura suggerirà i giorni ed il valore unitario erogato nel periodo di riferimento, ovviamente l’utente ridurrà eventualmente il numero di giorni nel caso in cui l’evento superi la misura massima di un mese di coppia
- Inserire ulteriori voci 9752 (RECUP.CONG.PAR. – GG. 80%) / 9754 (RECUP.CONG.PAR. – HH. 80%) nel caso in cui l’evento in questione sia a cavallo di più mesi compilando un ulteriore periodo di riferimento
Appunti – Messaggio 2821/2023 – Paragrafo 3.
In caso di elemento <AnnoMeseRif> compreso tra gennaio 2023 e giugno 2023 diviene obbligatoria la contemporanea presenza del codice M047 e L328. Tale sistemazione deve essere effettuata sui flussi di competenza da luglio 2023 a ottobre 2023. Nessuna modifica deve essere apportata ai codici evento già valorizzati nei periodi sopra individuati. A seguito di alcune richieste di chiarimenti in ordine alla individuazione del periodo di congedo indennizzabile all’80%, si fa presente che, per consentire tempestivamente la fruizione dell’indennità più favorevole, si considerano indennizzabili nella predetta misura i primi periodi di congedo, fino al limite di coppia di un mese. La regola dell’indennizzabilità all’80% dei primi periodi di congedo parentale consente ai genitori, a cui la legge demanda la possibilità di organizzare liberamente la fruizione dei periodi di congedo, di tenere conto più agevolmente dei congedi fruiti o da fruire non dovendo “ricostruire” il fruito pregresso. Ciò non preclude, tuttavia, la possibilità di imputare l’indennità all’80% a periodi successivi, nei casi in cui, ad esempio, vi siano accordi contrattuali che già prevedano tutele di maggior favore nel primo o nei primi mesi di congedo parentale, purché detti periodi indennizzati all’80% non eccedano il limite di un mese di coppia di congedo parentale, siano fruiti entro i 6 anni di vita (o dall’ingresso in famiglia/Italia del minore) e, infine, ricadano nei tre mesi spettanti a ogni genitore e non trasferibili all’altro. |
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