V.09.15.0 – Compensazione Crediti su mod. F24
Articolo 1 – Comma 94
All’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 49-bis, dopo le parole: « quadro RU della dichiarazione dei redditi » sono inserite le seguenti: « nonché dei crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro »;
b) dopo il comma 49-quater è inserito il seguente:
«49-quinquies. In deroga all’articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La previsione di cui al periodo precedente cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate. Si applicano le disposizioni dei commi 49-ter e 49-quater ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma».
Articolo 1 – Comma 95
All’articolo 11, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni »;
b) la lettera b) è abrogata.
Articolo 1 – Comma 96
Le disposizioni di cui ai commi 94 e 95 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024.
In riferimento alle compensazioni di cui a commi 94 e 95, entrano in vigore le nuove disposizioni in merito alla compensazione dei crediti INPS e INAIL che a decorrere dal 01/07/2024 potranno essere portati in compensazione esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
Inoltre, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione fino alla completa rimozione delle violazioni contestate.
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