V.09.15.2 – Trattamento Integrativo Speciale – Art. 1 C. 21 L. 213/2023
In riferimento alla legge di bilancio 2024, relativamente all’art. 1 comma 21, per il periodo 01/01/2024 – 30/06/2024, ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nei giorni festivi.
Ciò premesso, gli utenti interessati dovranno procedere come di seguito:
- Accedere alla funzione D00 => D01 (Caricamento cedolini)
- Inserire la voce 9153 (RETRIB.TRAT.INT.SP.TURISMO) indicando l’imponibile su cui effettuare il calcolo (retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario oppure in alternativa inserire la voce 9154 (TRAT. INTEG. SPEC. TURISMO) indicando direttamente l’importo del trattamento integrativo riconosciuto al dipendente.
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