V.09.24.0 – Lavoratori Sportivi – Gestione Premi Professionisti
Il decreto legislativo n. 36/2021 all’articolo 36, comma 6-quater, prevede per i soli premi erogati ad atleti e tecnici per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, l’erogazione di premi in presenza di un risultato sportivo oggettivo e identificato con tassazione con ritenuta alla fonte pari al 20%.
D.Lgs. 36/2021 art. 36 comma 6-quater: Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell’area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Allo scopo, nella gestione delle voci occasionali (A08), è stato introdotto un nuovo tipo di tassazione da utilizzarsi nelle voci con cui vengono erogati premi riferiti agli sportivi interessati dalla norma.
L’utilizzo di una voce con tale tipo di assoggettamento fiscale prevede un calcolo dell’imposta pari al 20% e l’indicazione dell’imposta sul modello F24 con il codice “1047” e viene esposto sul cedolino con la voce occasionale 9192 (IMP. SOST. 20% PREMI SPORT).
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