V.09.24.0 – Sgravio – Assunzione donne vittime di violenza
L’INPS, con messaggio n. 2239 del 14/06/2024, fornisce le istruzioni in merito all’incentivo per le assunzioni di donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del Reddito di libertà.
La legge 30 dicembre 2023, n. 213 (di seguito legge di Bilancio 2024), ha previsto all’articolo 1, comma 191, che: “Ai datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura di cui all’articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all’INAIL, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile. In sede di prima applicazione, la previsione di cui al precedente periodo si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito della predetta misura nell’anno 2023. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.
Il successivo comma 192 del medesimo articolo chiarisce che: “Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l’esonero di cui al comma 191 spetta per dodici mesi dalla data dell’assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato l’esonero si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell’assunzione con il contratto di cui al primo periodo. Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l’esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell’assunzione”.
Gli utenti interessati, dovranno procedere come di seguito:
- Accedere alla funzione C00 => C01 (Dipendente – Dati generici)
- Selezionare il dipendente interessato al beneficio
- Posizionarsi nella pagina [Agevolazioni 1]
- Compilare i dati indicati in figura:
(*) Indicare l’importo autorizzato dall’ente.
L’incentivo corrente potrà essere esposto a decorrere dalla mensilità di giugno 2024, mentre gli arretrati potranno essere esposti nel periodo giugno /agosto 2024.
Voci utilizzate dalla procedura per la gestione:
Voce | Descrizione | Misura | Cod. DM | Note |
9182 | INCENTIVO ‘ ERLI’ COR. | 100% | L595 | Conguaglio esonero per assunzioni / trasformazioni articolo 1, commi da 191 a 193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 |
9181 | INCENTIVO ‘ ERLI’ ARR. | 100% | L596 | Conguaglio arretrati esonero per assunzioni / trasformazioni articolo 1, commi da 191 a 193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 |
Categorie
- Circolari (827)
- Circolari PDF (14)
- Guide (53)
- Come fare per … (1)
- Dichiarativi (36)
- Gestioni (13)
- Opzionali (1)
- Stampe (1)
- Tabelle (1)
- Librounico (50)
- Modelli (1)
- Telematici (5)