Bonus Art. 2 -bis L. 143/2024 modificato dal D.L. 167/2024
Con il Decreto-legge n. 167 del 14/11/2024 sono state modificati i requisiti, di seguito riportati, per accedere allo stesso:
Art. 2-bis (Disposizioni in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti)
1. Nelle more dell’introduzione del regime fiscale sostitutivo previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a), numero 2.4), della legge 9 agosto 2023, n. 111, per l’anno 2024 è erogata un’indennità, di importo pari a 100 euro, ai lavoratori dipendenti per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) il lavoratore ha un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
b) il lavoratore ha almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, che si trova nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
c) l’imposta lorda determinata sui redditi di cui all’articolo 49 del citato testo unico delle imposte sui redditi, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo, percepiti dal lavoratore, è di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi.
2. L’indennità di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente, è rapportata al periodo di lavoro.
2-bis. L’indennità di cui al comma 1 non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità.
Inoltre, si ricorda che l’importo del beneficio deve essere ragguagliato al periodo di lavoro e che i dipendenti che hanno avuto rapporti di lavoro presso altri datori, sono obbligati a fornire copia delle CU provvisorie al fine di verificare il reddito e la durata di lavoro.
Allo scopo, è stato aggiornato il documento da consegnare ai dipendenti per la richiesta di detto bonus stampabile dalla scelta Q00 => Q21 => QUD (Richiesta Bonus Natale 2024).
Successivamente, per i dipendenti che hanno consegnato la richiesta, barrare nella pagina “ANF/IRE” dell’anagrafica del dipendente C00 => C01 (Dipendente – Dati generici), la casella “Eroga bonus Natale”.
N.B.: Qualora il dipendente consegni all’azienda anche redditi di altri datori, se non era stato fatto in precedenza, è necessario compilare anche la scheda C00 => C03 (Dati datori precedenti).
Inoltre, è stata predisposto un tabulato in Q00 => Q21 => QUE (Dipendenti con Bonus Natale) per verificare l’elenco dipendenti a cui è stata barrata la casella “Eroga bonus Natale”.
Si informa che l’erogazione dello stesso, che avverrà sul cedolino della tredicesima, sarà oggetto del prossimo aggiornamento.
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