V.09.31.0 – Previndai
Il Previndai, con nota informativa (depositata presso la COVIP il 20/12/2024), comunica le quote di contribuzione previste:
Quota TFR (1) | Dirigente (2) | Azienda (3) | Decorrenza e periodicità | |
“NUOVISSIMO ISCRITTO” dirigente con 1° iscrizione alla previdenza obbligatoria dopo il 28.4.1993 | 100% | 2% | 4% + 2% | |
“NUOVO ISCRITTO” dirigente privo, al 29.4.1993, di posizione pensionistica complementare, con 1° iscrizione alla previdenza obbligatoria precedente a tale data | 4% | 2% | 4% + 2% | I contributi sono versati con periodicità trimestrale entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre a decorrere dal trimestre in cui ricade l’adesione |
“VECCHIO ISCRITTO” titolare al 29.4.1993 di posizione presso una forma pensionistica complementare, tuttora conservata | 3% | 2% | 4% + 2% |
(1) I “nuovi” e “vecchi” iscritti possono in qualsiasi momento scegliere di conferire l’integrale TFR.
(2) Misura minima del contributo da parte del dirigente per avere diritto al contributo a carico dell’azienda. Il dirigente può fissare liberamente e in qualsiasi momento una misura maggiore di quella prevista dal CCNL comunicandola al proprio datore di lavoro; la decorrenza è indicata nell’apposito modulo a tal fine predisposto che si rende disponibile ad esito della sua compilazione da effettuarsi tramite apposita funzione presente nell’area riservata del sito internet. La contribuzione aggiuntiva non è vincolata ad alcun limite di massimale. La periodicità può essere sia ricorrente che una tantum e l’ammontare può essere determinato in percentuale della retribuzione utile ai fini del TFR oppure in cifra fissa. Può essere revocata in qualsiasi momento. È facoltà degli iscritti sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento, a decorrere dall’inizio di un trimestre successivo a quello in cui la scelta di sospensione è stata esercitata.
(3) Misura minima del contributo del datore di lavoro, così composta:
a) 4% della retribuzione lorda effettivamente percepita. Tale quota non può essere inferiore a €4.800,00 annui;
b) ulteriore 2% della retribuzione lorda effettivamente percepita che si aggiunge alla misura di cui al punto precedente.
È inoltre facoltà dell’impresa farsi carico di una quota pari all’1% della contribuzione dovuta dal dirigente, rimanendo pertanto a carico del dirigente stesso un contributo minimo nella misura dell’1%. In presenza di tale flessibilità contributiva, la quota del dirigente di cui l’impresa si assume l’onere si somma a quella contrattualmente prevista a carico azienda del 2% di cui al precedente punto b). Il datore di lavoro può versare ulteriore contribuzione a proprio carico senza limite di massimale. Tale facoltà può essere esercitata a favore dei dirigenti che contribuiscano al Fondo con la propria misura minima (a prescindere dal versamento da parte dell’interessato di contribuzione aggiuntiva a proprio carico).
Per l’applicazione nella procedura paghe, procedere come di seguito:
Accedere alla gestione tabelle A00 => A16 => AP1 (Tabelle PREVINDAI), e per quanto riguarda il contributo compilare la tabella come indicato in figura:
nel caso in cui l’impresa voglia, come da regolamento, farsi carico di una quota pari all’1% della contribuzione dovuta dal dirigente, la parte contributiva deve essere compilata nel modo indicato in figura:
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