V.08.47.0 – F24 Appalti
Premessa
Con il D.L. n. 124 del 26/10/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il Legislatore, con l’intento di contrastare il mancato versamento delle ritenute fiscali da parte di imprese appaltatrici e subappaltatrici pone a carico del committente l’obbligo, o comunque la garanzia di versamento di dette ritenute.
Infatti, l’articolo 17-bis del decreto legislativo n. 241 del 1997 (inserito dalla nuova norma), al comma 1, introduce a carico dei committenti di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, “tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”, l’obbligo di richiedere copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute “trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione” (Salvi i casi di esonero previsti dal comma 5).
Il comma 2 prevede, altresì, che “Al fine di consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all’articolo 18, comma 1, l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice le deleghe di cui al comma 1 del presente articolo e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente”.
In sintesi, la norma:
- pone a carico dell’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice l’onere del versamento delle ritenute operate “con distinte deleghe per ciascun committente”
- obbliga il committente alla verifica del versamento
- obbliga alla azienda subappaltatrice di fornire copia delle deleghe di pagamento entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e le addizionali IRPEF corredate dall’elenco nominativo di cui al comma 2.
Rif. Normativi:
- D.L. n. 124 del 26/10/2019
- Risoluzione Agenzia delle Entrate, n. 108 del 23/12/2019
- Risoluzione Agenzia delle Entrate, n. 109 del 24/12/2019
Ciò premesso, in attesa di maggiori chiarimenti, di seguito riportiamo le istruzioni per operare con i nostri software.
Per attivare la gestione di cui al D.L. n. 124/2019, è necessario utilizzare la nuova versione di gestione cedolini (D03 – Cedolino nuova versione) |
Gestione Committenti
La prima operazione da eseguire è quella di creare le anagrafiche dei Committenti per le aziende interessate. Per inserire un Committente, accedere alla funzione B07 – Gestione committenti e compilare l’anagrafica degli stessi.
Gestione Dipendenti interessati alla lavorazione
Successivamente, indicare in C01 (Dipendente – dati anagrafici), alla pagina “Reparto / Gruppi / Committenti”, sull’anagrafica dei dipendenti interessati all’appalto, i codici committenti degli appalti su cui il dipendente lavora e la percentuale di lavoro stimata sullo stesso (il dato potrà essere rettificato di volta in volta sul cedolino).
Barrare il campo (1) se l’utente preferisce aggiornare mensilmente i dati nella scheda anagrafica prelevandoli dall’ultimo cedolino elaborato.
Gestione Cedolino
Una volta elaborato normalmente il cedolino, è possibile, cliccando sul tasto “Committenti”, è possibile visualizzare e/o variare la percentuale di lavoro effettuato dal dipendente per un dato committente.
Cliccando su detto pulsante, la procedura visualizza la seguente maschera.
In questa maschera, è possibile aggiungere o eliminare un committente, ed impostare la percentuale di lavoro effettuata nel mese per il committente. Relativamente alla percentuale di lavoro effettuata dal committente si rende necessario una puntualizzazione sulla tipologia di calcolo effettuata dalla procedura paghe.
La procedura effettua due diversi distinti calcoli in funzione di un flag presente nella gestione azienda B02 (Dati ditta paghe), alla pagina “Altre Opzioni” (vedi figura), in particolare indica a cosa ci riferiamo quando parliamo di percentuali di utilizzo committente.
Supponiamo di avere un ammontare di 1.000,00 euro di ritenute e che il dipendente abbia lavorato per un unico committente per un numero di 128 ore su 176 lavorabili (la parte mancante, 48 ore, è relativa ad assenze giustificate ferie, malattie, festività ecc.).
- Nel caso in cui il flag in evidenza è barrato, tutti i 1.000,00 euro vengono ascritti al committente.
- Se il flag non è barrato la procedura effettua la seguente ripartizione:
Ore lavorate / Ore lavorabili * 100 = 72,73%
Al committente verranno ascritti 727,30 euro e il restante 272,70 all’azienda.
Stampa comunicazione ritenute elaborate al committente
Allo scopo, è stata realizzata una stampa utile per comunicare all’appaltatore i dati relativi alle quote garantite dallo stesso.
La stampa è accessibile con la scelta QDD – Comunicazione al committente.
P.S.: Su richiesta è possibile generare un file in formati csv contenente gli stessi dati.
Modello F24
La procedura, per le aziende interessate, suddividerà i modelli F24 tra l’azienda e i committenti indicando in questi ultimi il codice fiscale del committente ed il codice “09” nel codice identificativo.
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