V.08.46.0 – Comunicazioni Obbligatorie
Con la versione 1.0 di gennaio 2020, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha introdotto nuovamente l’indicazione del codice contratto a quattro cifre e l’importo della retribuzione lorda annua del dipendente, ed effettuerà un controllo di congruità rispetto al minimo retributivo previsto dal Contratto collettivo applicato e dal Livello di inquadramento inseriti all’interno della comunicazione obbligatoria.
In particolare, sono stati aggiornati i codici delle tabelle relative ai contratti, è stata aggiunta una tabella relativa ai livelli di retribuzioni, mentre è stata eliminata la tabella agevolazioni.
Come prima cosa si è reso necessaria una modifica alla gestione contratti (scelta AI1 – Parte generica).
Contratti – parte generica
La nuova nomenclatura delle comunicazioni obbligatorie prevede un codice contratto a quattro cifre in luogo del precedente a tre cifre.
La procedura in automatico ha provveduto a ricodificare i codici contratti, ma purtroppo non è stato possibile attribuire un codice certo per ogni contratto in quanto le modifiche apportate alla tabella non prevedevano una corrispondenza uno a uno.
Pertanto, gli utenti sono invitati a verificare i codici contratto ‘comunica facile’ e ‘unimare’ all’interno del nostro contratto.
Ovviamente, sarà sempre possibile indicare il valore corretto nella gestione comunica facile.
Contratti – Aggiorna codici contratto
Per facilitare l’operazione di verifica dei codici contratto, è stato realizzato un nuovo programma, attivabile dal menu contrati A09, scelta AIF (Aggiorna codici contratto) che permette una rettifica veloce dei nuovi codici.
Per una lista completa dei codici si rinvia al sito dell’ANPAL
Comunica facile
Ovviamente, sono state apportate modifiche anche alle schede di comunicazione di inizio, proroga, trasformazione e cessazione (scelta QEM).
In pratica, per le operazioni dal giorno 15/01/2020, sarà richiesto il codice contratto (1) a quattro cifre, ed inoltre sarà indicato il valore della retribuzione/compenso lordo annuo (2) eventualmente forzabile barrando la casella (Inse.manuale) (3).
(*) Il Livello, purtroppo, deve essere sempre indicato dall’utente in quanto non coincide con quelli indicati nei contratti in quanto è formato da un numero progressivo.
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