V.08.37.0 – ANF
Come noto, l’INPS con circolare n. 45 del 22/03/2019 e successivo messaggio n. 1430 del 05/04/2019, ha modificato le modalità di presentazione della domanda degli assegni familiari. Infatti, con decorrenza 01/04/2019, il dipendente, per richiedere gli ANF, si dovrà rivolgere al patronato o provvedere personalmente nella propria area INPS.
Sebbene l’INPS, abbia scritto che gli importi calcolati dall’Istituto saranno messi a disposizione del datore di lavoro, che potrà prenderne visione attraverso una specifica utility, disponibile dal 1° aprile 2019, presente nel Cassetto previdenziale aziendale, con specifica indicazione del codice fiscale del lavoratore ed eventualmente di quello del richiedente, qualora i due soggetti non coincidano (ad esempio nel caso di madre separata senza posizione tutelata, che chiede la prestazione sulla posizione lavorativa dell’altro genitore), al momento non è ancora attiva l’utility di cui sopra.
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