V.08.19.0 – Indennità di disoccupazione DIS-COLL
Con la circolare INPS n. 115 del 19/07/2017, sono impartite le istruzioni applicative in merito alla previsione di cui all’art. 7 della legge n. 81 del 2017 che – integrando e modificando le disposizioni di cui all’art. 15 del D.lgs. n. 22 del 2015 – ha esteso la tutela della prestazione DIS-COLL di cui al richiamato art. 15 per gli eventi di disoccupazione che si verificano a far data dal 1° luglio 2017. La disposizione di cui al richiamato art. 7 non introduce novità in ordine ai requisiti di accesso alla indennità DIS-COLL.
Nella stessa circolare, si prevede una maggiorazione dei contributi pari allo 0,51% per alcune categorie inscritte alla gestione separata.
Considerato che nella circolare INPS non sono specificati in modo inequivocabile i soggetti a cui applicare o meno della maggiorazione, si è reso necessario inserire un nuovo campo nell’anagrafica del collaboratore (Scelta B03 – Gestione Co.Co.Co.) “Non soggetto Add. Dis-Coll”).
Tale campo, è stato valorizzato automaticamente all’atto del caricamento del presente aggiornamento barrando la casella per i collaboratori che versano anche ad altre forme assicurative e quelli appartenenti alle seguenti categorie:
1A Amministratore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica. Dalle denunce di luglio 2011 tale codice non comprende gli amministratori che rivestono anche la carica di legale rappresentante
1E Amministratore e al contempo legale rappresentante in carica. Questo codice è obbligatorio a partire dalle denunce di luglio 2011 (Messaggio n.13753 del 30/6/2011)
1B Sindaco di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica
1C Revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica
1D Liquidatore di società
03 Partecipante a collegi e commissioni
04 Amministratore di enti locali (D.M. 25.5.2001)
07 Venditore porta a porta
14 Medici in formazione specialistica (Circ. INPS n.37/2007)
P.S.: Trattandosi di interpretazione della software house, prestare particolare attenzione alla compilazione di detto campo.
Inoltre, si è resa necessaria anche la relativa tabella contributiva ( A05 – Ctr INPS, min e max INAIL ) che deve essere compilata a cura dell’utente, con periodo 07/2017, così come indicata in figura se non è stata ricevuta con l’aggiornamento automatico delle tabelle.
Attenzione !! A seguito delle variazioni contributive, alcuni cedolini relative alla gestione separata possono variare. Gli utenti che hanno già consegnati i cedolini e non vogliono utilizzare la nuova tabella possono cancellare la stessa e reinserirla con data 08/2017. |
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