V.08.00.0 – Esonero Contributivo L. 208/2015
In relazione allo sgravio di cui alla legge 208 del 28/12/2015 comma 178, comunichiamo che l’INPS ha pubblicato la circolare n. 57, che regola le condizioni per il diritto all’esonero contributivo e detta anche le istruzioni per l’adeguamento della denuncia contributiva.
La misura dell’incentivo è pari al 40 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250,00 euro su base annua.
Per attivare l’esonero su un dipendente, barrare l’apposito campo presente sella sezione varie di C01 (vedi figura).
Tuttavia, la gestione di detto sgravio è fruibile con le paghe di aprile, ovviamente recuperando i primi tre mesi arretrati. La procedura, provvederà al calcolo dei mesi arretrati automaticamente se ad aprile è presente detto sgravio inserendo una voce occasionale (9512 – REC.ARR. SGRAVIO 208/2015) sul cedolino durante la fase di caricamento dello stesso.
Per i dipendenti interessati a detto sgravio, dopo aver barrato la relativa opzione in C01 sarà necessario rielaborare il cedolino (D01). Ricordiamo che nel caso si decida di iniziare ad usufruire dello sgravio con la mensilità di maggio, la procedura non effettuerà il recupero automatico e sarà cura dell’utente provvedere al calcolo degli arretrati ed indicarli sul cedolino di maggio con la voce 9512. |
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