V.08.69.0 – Gestione CU 2021 redditi 2020
A seguito di una FAQ presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata il 23/03/2021, si è dovuto procedere ad una correzione dei punti relativi alla clausola di salvaguardia (punti 478, 479 e 480).
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/faq-cu-2021
Compilazione casella 478
In presenza di ammortizzatori COVID, va compilata la casella 478 anche se non sia stata “attivata” la clausola di salvaguardia ovvero, qualora il reddito erogato sia superiore ai limiti di reddito previsti per il riconoscimento del bonus Irpef e del Trattamento integrativo?
Sì, la casella deve essere sempre compilata, infatti è previsto che in sede di dichiarazione dei redditi si proceda comunque, in analogia a quanto avviene con riferimento a tutte le altre disposizioni fiscali, quali detrazioni per lavoro dipendente, carichi di famiglia, detrazione per oneri, etc., alla riliquidazione di quanto già operato dal sostituto.
Compilazione casella 479
La casella 479, va compilata solo in caso di anticipazione del datore di lavoro degli ammortizzatori COVID o anche in caso di pagamento diretto da parte degli Enti di previdenza?
La casella 479 deve essere compilata dal datore di lavoro anche in caso di pagamento diretto da parte degli enti deputati alla erogazione degli ammortizzatori COVID, in questo caso, il datore di lavoro deve riportare esclusivamente il reddito da lui erogato.
Nella casella 479 va indicato solo l’importo erogato nel periodo interessato dagli ammortizzatori COVID o tutto il reddito erogato al lavoratore nell’anno?
Nella casella 479 deve essere riportato l’intero reddito erogato al lavoratore nell’anno.
L’importo indicato nella casella 479 si deve intendere un di cui di quanto riportato alla casella 480?
Quanto indicato nella casella 479 è tendenzialmente inferiore a quanto riportato nella casella 480, in quanto il primo importo è riferito all’ammontare del reddito effettivamente erogato, mentre quanto indicato nella casella 480 è riferito all’ammontare del reddito che sarebbe stato erogato nel periodo d’imposta in assenza di ammortizzatori COVID (c.d. reddito contrattuale).
Compilazione casella 480
In caso di pagamento diretto degli ammortizzatori COVID da parte degli Enti di previdenza, nella casella 480 si deve indicare l’importo al lordo o al netto di quanto il datore di lavoro ipotizza verrà erogato dagli Enti?
Il c.d. reddito contrattuale riguarda l’importo teorico che sarebbe spettato al dipendente in assenza di ammortizzatori COVID, pertanto nella casella 480 il datore di lavoro dovrà riportare tale ammontare teorico. Alla retribuzione contrattuale non deve essere sommato quanto erogato dagli Enti di previdenza.
Prima di procedere con le istruzioni per rettificare le CU, ci preme chiarire alcuni punti:
- per qual motivo l’AdE solo ora decide di pubblicare delle FAQ e perché queste sono riferite esclusivamente ai punti riguardanti la c.d. clausola di salvaguardia?
- Quale è il senso del punto 479 se l’ultima interpretazione la fa corrisponde ai punti 1 e 2 della certificazione stessa, ovvero al reddito percepito dal contribuente, così compilata sarebbe stato sufficiente l’importo indicato nella casella 480.
- La circolare per la liquidazione ed il controllo del modello 730/2021, approvata con provvedimento del 15/02/2021, prevede che solo se “CapienzaImpostaCuneoFiscale” (quella ordinariamente prevista per la spettanza dei bonus) risulta inferiore o uguale a zero, e risulta barrata la “CasellaSostegnoAlReddito” si deve procedere alla verifica della c.d. “clausola di salvaguardia”; ai fini della verifica si deve prendere a riferimento un imponibile figurativo denominato “ImponibileImpostaCuneoFiscaleClausola” il quale parte dall’imponibile previsto per l’ordinaria capienza a cui deve essere sottratto il “RedditoPercepitoLavDip” (corrispondente al punto 479 della CU) e sommato il valore “RedditoContrattuale” (corrispondente al punto 480 della CU).
Da queste istruzioni, risulta palese che ai fini dell’applicazione della clausola di salvaguardia assume rilevanza la differenza tra i valori di “RedditoContrattuale” e “RedditoPercepito” ossia l’importo del reddito perso a seguito dell’utilizzo degli ammortizzatori sociali Covid-19 rendendo ininfluenti le rettifiche indicate nelle FAQ dell’agenzia.
- Inoltre, ci chiediamo con non poca malizia, per quale motivo l’Agenzia delle Entrate non segnalava come errore l’indicazione di un valore indicato al punto 479 inferiore ai punti 1 e 2 della certificazione.
- In ultima analisi, per quale motivo compilare i punti 478, 479 e 480 nel caso in cui la clausola di salvaguardia non potrà mai essere applicata in quanto il reddito supera la soglia della no tax area?
Cosa cambia con le FAQ
Punto |
Prima delle FAQ |
Dopo le FAQ |
479 |
(Reddito percepito) L’importo delle CIG poste a conguaglio ed i congedi parentali Covid-19. |
(Reddito percepito)
La somma dei punti (1) e (2) della CU |
480 | (Reddito contrattuale)
L’importo della retribuzione che il dipendente avrebbe percepito nei periodi di CIG (imponibile fiscale). |
(Reddito contrattuale) L’importo teorico che sarebbe spettato al dipendente in assenza di ammortizzatori COVID. |
Ciò premesso, gli utenti che intendano inviare le CU sostitutive aggiornando i campi 478, 479 e 480, dovranno procedere come di seguito:
Protocollare le CU
Prima di procedere è necessario verificare che le CU siano state correttamente protocollare.
Per protocollare una CU procedere come di seguito:
- Accedere ad U02 (Gestione modello CU)
- Cliccare sul tasto [Assegna protocollo]
- Selezionare l’azienda
- Selezionare il “Tipo comunicazione” (F03 produce una lista delle comunicazioni inviate)
- Barrare il campo “Preleva il protocollo dalla ricevuta telematica”
- Selezionare il file “.REL” (si ricorda che il .REL è estratto dalla ricevuta dell’Ade .RCC)
- Confermare l’operazione con il tasto F10
Ovviamente, sebbene sconsigliata per ovvi motivi, è possibile protocollare manualmente le CU indicando:
Il numero di “INVIO PROTOCOLLO N.” nel campo (1) ed i progressivi legati al codice fiscale nel campo (2) prelevandoli dalla sezione “ELENCO CERTIFICAZIONI ACQUISITE E/O SCARTATE” della ricevuta.
Inoltre, può ritornare utile, effettuare la seguente stampa attivabile cliccando sul tasto “Lista Comunicazioni”, selezionando il punto “Che non sono state protocollate” e senza indicare il codice azienda.
Generazione delle CU sostitutive
Per agevolare gli utenti, è stato realizzato una procedura che provvede automaticamente alla generazione delle CU sostitutive del caso.
Per generare dette certificazioni procedere come di seguito:
- Accedere ad U02 (Gestione modello CU)
- Cliccare sul tasto [Crea sostitutive per correggere la clausola di salvaguardia] posto in basso a sinistra
- Indicare il codice del “Datore di lavoro” (2)
- La procedura verificherà tutte le dichiarazioni elaborate e produrrà un elenco di quelle da sostituire
- Aggiungere tutte le dichiarazioni interessate alla rettifica cliccando sul punto (2)
- Prendere nota del progressivo dichiarazione per poi inviare la sostitutiva (3)
A questo punto si è pronti per rinviare i flussi delle sostitutive all’agenzia delle entrate.
25/03/2021 – Aggiornamenti
Fatto salvo quanto fin ora scritto, quest’oggi notiamo che uno dei due punti è depotenziato dalla stessa agenzia che, anche se a nostro avviso negligentemente, non evidenza la modifica effettuata. Infatti, la risposta al primo punto passa da:
Prima | Sì, la casella deve essere sempre compilata, infatti è previsto che in sede di dichiarazione dei redditi si proceda comunque, in analogia a quanto avviene con riferimento a tutte le altre disposizioni fiscali, quali detrazioni per lavoro dipendente, carichi di famiglia, detrazione per oneri, etc., alla riliquidazione di quanto già operato dal sostituto. |
Dopo | Sì, la casella deve essere preferibilmente compilata anche in questi casi, per consentire in sede di dichiarazione dei redditi, in analogia a quanto avviene con riferimento a tutte le altre disposizioni fiscali, quali detrazioni per lavoro dipendente, carichi di famiglia, detrazione per oneri, etc., la riliquidazione di quanto già operato dal sostituto. |
Allo scopo suggeriamo la lettura dell’articolo del “Il Sole 24 ore” del 25/03/2021, pagina 39
Certificazione unica e Cig con clausola di salvaguardia
Le Entrate: obbligo per tutti in caso di ammortizzatori e congedi Covid nel 2020
Per gli intermediari rettifiche complicate a ridosso del 31 marzo
Barbara Massara
La sezione della Cu dedicata alla clausola di salvaguardia va sempre compilata in presenza di ammortizzatori sociali e congedo Covid fruiti nel 2020. A poco più di una settimana dal 31 marzo, nuovo termine prorogato per la consegna e trasmissione della Certificazione unica, le Entrate forniscono questa precisazione all’interno delle faq pubblicate sul loro sito.
La precisazione coglie di sorpresa aziende, consulenti e software house, posto che dalle istruzioni ministeriali non si evinceva tale obbligo. La logica portava a ritenere che per coloro che avessero un’imposta capiente, cioè superiore a zero al netto delle detrazioni di lavoro, dal momento che non c’era stata la necessità di ricorrere all’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 128 del Dl 34/2020, il sostituto non dovesse esporre i relativi dati nella Cu.
[cut]
Ciò premesso, come software house, alla luce delle FAQ dell’Agenzie delle Entrate, abbiamo comunque adeguato le nostre procedure lasciando la scelta di effettuare o meno le sostitutive al professionista.
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