V.08.86.0 – Calcolo Trattamento Integrativo
Di seguito, riportiamo le modalità di calcolo del trattamento integrativo, così come previsto dalla normativa:
Redditi fino a 15.000,00 € annui (reddito stimato nel caso di calcolo riferito al mese)
La deduzione spetta se l’imposta lorda è maggiore delle detrazioni lavoro dipendente ed è pari a 1.200,00 euro l’anno rapportata ai giorni per detrazione.
Redditi compresi tra 15.000,00 e 28.000,00 € annui (reddito stimato nel caso di calcolo riferito al mese)
La deduzione spetta se l’imposta lorda è maggiore delle detrazioni lavoro dipendente e se l’imposta lorda è minore della sommatoria delle detrazioni di lavoro dipendente, carichi di famiglia ed è pari alla differenza tra l’imposta lorda e la sommatoria delle detrazioni con un massimo di 1.200,00 euro l’anno rapportata ai giorni per detrazione.
Per quanto riguarda gli interessi passivi e (spese sanitarie, interventi di recupero edilizio ecc. riferite all’anno precedente) così come indicato all’art. 1, comma 3 della legge n. 234 del 30/12/2021 non sono state incluse nel calcolo in quanto non è chiaro se entrano in gioco solo in fase di dichiarazione. |
Per maggiori informazioni, riferirsi alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4/E del 18/02/2022 ed in particolar modo al paragrafo 1.3.2. Trattamento integrativo post 1° gennaio 2022.
A seguito delle modifiche apportate al calcolo del Trattamento Integrativo, i cedolini con un imponibile fiscale stimato tra 15.000,00 e 28.000,00 con detrazioni familiari a carico alte potrebbero entrare nel campo di applicazione del trattamento integrativo modificando il cedolino di marzo 2022. |
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