V.08.95.0 – Misure fiscali per il welfare aziendale
L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 35/E del 04/11/2022, ha fornito i necessari chiarimenti in merito all’attuazione dell’art. 12 del D.L. 115/2022 cosiddetto ‘decreto Aiuti-bis’. Come noto, l’art. 51, comma 3, del TUIR stabilisce che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore se il valore complessivo degli stessi non supera euro 258,23; il superamento di quest’ultimo importo implica l’inclusione nel reddito di lavoro dipendente anche della quota di valore inferiore al medesimo limite.
Con il decreto Aiuti-bis, questo limite è innalzato a 600,00, ed inoltre, per le sole somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale è possibile monetizzare il fringe benefit.
Tuttavia, in relazione ai rimborsi per utenze domestiche il datore deve acquisire la giustificazione di spesa, ovvero una dichiarazione dei riferimenti delle bollette da rimborsare con l’indicazione che le stesse non siano state già oggetto di rimborso da parte di altro datore.
In riferimento alle bollette, è stata realizzata una stampa da consegnare ai dipendenti dei datori interessati, su cui il dipendente o il collaboratore annota i riferimenti delle stesse.
Tale stampa si attiva con la scelta:
- nella gestione paghe: QE9 (Stampa dich. rimb.spese utenze)
- nella gestione collaboratori: C25 (Stampa dich. rimb.spese utenze)
Voci predisposte allo scopo:
Cod. Voce | Descrizione | Note |
9316 | F. BENEFIT DL 115/2022 CON | Per la gestione paghe |
WAC | F. BENEFIT DL 115/2022 CON | Per la gestione collaboratori |
Inoltre, ricordiamo che le voci da utilizzarsi nel caso in cui i fringe benefit vengono erogati in beni ceduti e servizi prestati ai lavoratori (es. sottoforma di ticket) sono:
Cod. Voce | Descrizione | Note |
9317 | F. BENEFIT DL 115/2022 SER | Per la gestione paghe |
WAS | F. BENEFIT DL 115/2022 SER | Per la gestione collaboratori |
Si informa che con decreto legge quater, in attesa di pubblicazione in gazzetta, il limite di cui all’art. 51, comma 3, del TUIR è elevato da 600,00 euro a 3.000,00 euro. Art. 12 – Misure fiscali per il welfare aziendale Limitatamente al periodo d’imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché’ le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000,00. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ((valutati in)) 86,3 milioni di euro per l’anno 2022 e 7,5 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede ai sensi dell’articolo 43. |
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