V.08.98.0 – Decontribuzione INPS
Con la legge 197/2022, articolo 1 comma 281, è stato, deliberato quanto segue:
Art. 281. In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidita’, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto dall’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e’ riconosciuto nella misura di 2 punti percentuali con i medesimi criteri e modalita’ di cui al citato articolo 1, comma 121, della legge n. 234 del 2021 ed e’ incrementato di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilita’, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. |
In pratica è stato confermato anche per l’anno 2023, il taglio del 2% sui contributi dovuti sulle retribuzioni fino a 35.000,00 euro annui (2.692,00 euro mensili) ed è stato istituito uno sconto del 3% se le retribuzioni sono inferiori a 25.000,00 euro annui (1.923,00 euro mensili).
In attesa della circolare INPS, detti sconti sono sospesi nella mensilità di gennaio 2023.
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