V.09.02.0 – Bonus carburante 2023
Con la conversione in legge del Decreto Legge n. 5/2023, è stata modificata la norma che prevede l’erogazione, da parte dei datori di lavoro, di buoni carburante del valore massimo di 200,00 per ogni lavoratore dipendente che continueranno ad essere esenti fiscalmente ma dovranno essere assoggettati a contribuzione.
Allo scopo sono state aggiunte due nuovi voci all’archivio, la prima identificata dal codice 9234 (REC. CONT. BONUS DL 5/2023) utile nel caso in cui sono stati indicati sui precedenti cedolini buoni carburanti con la voce 9229 – B. CARBURANTE DL 5/2023, ovviamente non più utilizzabile dal presente aggiornamento, ed una seconda 9235 (B. CARBURANTE DL 5/2023) da utilizzarsi per l’erogazione dei buoni carburanti, fino ad un massimo di 200,00, esenti solo fiscalmente così come previsto da norma vigente.
Nell’ipotesi si renda necessario ottenere un elenco dei dipendenti interessati, procedere come di seguito:
- Accedere alla procedura QZ6 (Stampa voci pagate)
- Cliccare sul tasto [F3] ed aggiungere tutte le ditte [Tutti]
- Cliccare sul tasto [Fine]
- Indicare il periodo interessato (01/01/2023 – 28/02/2023)
- Indicare nel campo “Indicare nel campo “Stampa voce/i che hanno il codice voce” il codice 9229
- Cliccare su tasto stampa per stampare il tabulato (ovviamente se la procedura non produce un documento, non siete interessati al problema per nessun’azienda)
Articolo 1 (Riformulato con la conversione in legge del D.L. n. 5/2023) Disposizioni in materia di bonus carburante e di trasparenza e controllo del prezzo di vendita al pubblico di carburante per autotrazione 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore. L’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal primo periodo, non rileva ai fini contributivi. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 13,3 milioni di euro nell’anno 2023 e in 1,2 milioni di euro nell’anno 2024, si provvede, quanto a 7,3 milioni di euro nell’anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 6 milioni di euro nell’anno 2023 e a 1 ,2 milioni di euro nell’anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. |
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