V.09.06.0 – Congedi Parentali – Elevazione dal 30% all’80%
In riferimento alla circolare INPS n. 45 del 16/05/2023, con la quale vengono impartite le istruzioni riferite all’elevazione dell’indennità di congedo parentale dal 30% all’80% della retribuzione per la durata massima di un mese di congedo e fino al sesto anno di vita del bambino come indicato all’art. 1 comma 359 della legge di bilancio 197/2022, si precisa che, in considerazione di quanto indicato al punto “5” della circolare INPS dove si afferma che il tag <AnnoMeseRif> non può essere antecedente al mese di luglio 2023, la gestione sarà oggetto di uno dei prossimi aggiornamenti.
Sempre con decorrenza luglio 2023, la procedura disabiliterà la gestione della maternità facoltativa nella gestione D00 => D14 (Eventi di malattia/infortunio) prevedendo, come per tutti gli altri congedi parentali, l’immissione del dato direttamente in D00 => D01 (Caricamento cedolini).
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