V.09.07.0 – Congedi Parentali all’80%
L’INPS, con circolare n. 45 del 16/05/2023, in riferimento all’art. 1, comma 359, della legge 197/2022 (legge di Bilancio 2023), ha fornito le istruzioni per la fruizione dell’indennità di congedo parentale dal all’80%, in sostituzione di quella al 30%, della retribuzione per la durata massima di un mese di congedo e fino al sesto anno di vita del bambino.
È opportuno ricordare che, sebbene la nuova disposizione è in vigore dal 01/01/2023, l’INPS ha specificato che non può essere conguagliata prima della mensilità luglio 2023, e che per quanto riguarda gli eventi già denunciati con i codici evento e quelli a conguaglio già in uso
e ricadenti nei periodi di competenza da gennaio 2023 a giugno 2023, con successiva comunicazione saranno definite le modalità di trasmissione dei dati tra i datori di lavoro e l’INPS per la raccolta delle informazioni necessarie a consentirne il relativo monitoraggio.
Voci utilizzate per la gestione:
Causale | Voce | Modalità | % | Evento | DM10 | Descrizione |
PQ | 9722 | HH | 80% | PG0 | L328 | Periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati in misura dell’80 per cento della retribuzione (Art.1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n.197) nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino |
PT | 9723 | GG | 80% | PG1 | L328 | Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati in misura dell’80 per cento della retribuzione (Art.1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n.197) nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino. |
Si informa che l’utilizzo di dette causali prima della mensilità di luglio 2023, (agosto per gli utenti che utilizzano il calendario sfasato) procurerà un blocco del flusso UniEmens. |
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