Guida – Congedi Parentali – Premessa
Questo documento si pone l’obiettivo di fornire una guida alla compilazione dei congedi parentali all’interno del software gestionale delle paghe.
Riportiamo di seguito un riepilogo della norma attualmente in vigore dopo le ultime modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2024 (Art. 1, Comma 179, legge 213 del 30/12/2023).
Risulta indennizzabile, entro i limiti massimi di entrambi i genitori previsti dall’articolo 32 del D.lgs n. 151/2001 (10 mesi elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi), da fruire entro i 12 anni di vita del figlio o entro 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età, il congedo parentale di entrambi i genitori o del cosiddetto “genitore solo” come di seguito:
- un mese all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore
- un ulteriore mese al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024), entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore
- ulteriori sette mesi al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;
- infine, i rimanenti 2 mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale prevista dall’articolo 34, comma 3, del T.U. ovvero il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria
Il tutto entro i limiti individuali e di entrambi i genitori del congedo parentale, nonché entro i termini temporali entro cui è possibile fruirne.
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