V.09.30.0 – Riduzione contributo FIS
L’INPS, con circolare n. 5 del 20/01/2025, ha fornito le istruzioni per la riduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2025, della contribuzione ordinaria di finanziamento del Fondo di integrazione salariale (FIS) ai sensi del D.I. 21 luglio 2022 e del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali ai sensi del D.I. 21 maggio 2024 e della contribuzione addizionale per le integrazioni salariali ordinarie, straordinarie e in deroga (CIGO/CIGS/CIGD) ai sensi dell’articolo 5, del decreto legislativo n. 148/2015.
Possono beneficiare della diminuzione del contributo ordinario (dallo 0,50% allo 0,30%) i datori di lavoro rientranti nel Fis e nel Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali che, contestualmente, siano in possesso di due requisiti:
- uno di ordine dimensionale, cioè, aver occupato mediamente, nel semestre di riferimento, fino a cinque dipendenti;
- il secondo di tipo procedurale, ossia assenza di richieste di assegno di integrazione salariale, per almeno ventiquattro mesi, a partire dal termine del periodo di fruizione del trattamento.
A queste aziende, l’INPS provvederà ad assegnare il codice autorizzazione “2Q”.
Sarà cura dell’utente verificare l’attribuzione di detto codice sul sito INPS nel “Cassetto Previdenziale del Contribuente” e riportarlo nella gestione sedi dell’azienda (scelta B00 => B03) nella pagina [Inquadramento INPS].
La gestione automatica del calcolo, considerato che la circolare INPS è stata diffusa ieri in serata, sarà oggetto di un prossimo aggiornamento che sarà distribuito al massimo per l’inizio della prossima settimana. Si sconsiglia di elaborare le aziende interessate in quanto la riduzione comporta una variazione dell’aliquota previdenziale a carico del dipendente con ovvia variazione del netto dello stesso. |
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