V.09.15.0 – Compensazione Crediti INPS
Articolo 1 – Comma 97
All’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS può essere effettuata:
a) dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, ovvero dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
b) dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
c) dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata presso l’INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato. Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla suddetta Gestione separata presso l’INPS.
1-ter. La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi e accessori maturati nei confronti dell’INAIL può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto»;
b) al comma 2-quater, le parole: « comma 15-bis » sono sostituite dalle seguenti: « commi 15-bis e 15-bis.1 ».
Articolo 1 – Comma 98
Con provvedimenti adottati d’intesa dal direttore dell’Agenzia delle entrate, dal direttore generale dell’INPS e dal direttore generale dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono definite la decorrenza dell’efficacia, anche progressiva, delle disposizioni di cui alla lettera a) del comma 94 e alla lettera a) del comma 97 e le relative modalità di attuazione.
In pratica, al punto a) e b) del comma 97, si statuisce che la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS, in condizioni di normale gestione, ovvero corretta tempistica dell’invio degli UniEmens, può avvenire a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione. Difatti, nella normalità dei casi il credito è traslato al mese successivo.
Sarà cura dell’utente, in caso di invii effettuati in ritardo rettificare la data di decorrenza del credito presente in D00 => D13 => DM1 (Gestione crediti F24).
Al punto c), sebbene detto punto esula dalla gestione paghe, si specifica che i crediti INPS maturati dai lavoratori autonomi potranno essere compensati solo dieci giorni dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.
Infine, i crediti INAIL potranno essere utilizzati solo dopo aver verificato la loro presenza negli archivi dell’istituto, tuttavia anche per essi la procedura sposta di un mese la decorrenza lasciando l’utente, in caso di necessità, libero di procrastinarla ulteriormente nella funzione D00 => D13 => DM1 (Gestione crediti F24).
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