V.09.15.0 – Decontribuzione 2024
Legge del 30/12/2023 n. 213 e Circolare INPS n. 11 del 16/01/2024
Articolo 1 – Comma 15
In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero, senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima. L’esonero di cui al primo periodo è incrementato, senza effetti sul rateo di tredicesima, di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell’eccezionalità della misura di cui al presente comma, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Come noto, a decembre 2023, trattandosi di una norma sperimentale, sono terminati i benefici della decontribuzione, tuttavia la legge di bilancio, in via eccezionale, prevede il riconoscimento di tali benefici anche per l’anno 2024 ma rispetto allo scorso anno escludendo gli effetti sulla tredicesima.
Voci in uso per la gestione:
Voce |
Descrizione | Cod. DM | Limite |
Esonero |
9148 | ES. 6,00% ( RETRIBUZIONE ) | L094 | 2.692,00 | 6% |
9149 | ES. 7,00% ( RETRIBUZIONE ) | L098 | 1.923,00 | 7% |
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