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V.08.82.0 – Variazioni Tabelle Contributive

V.08.82.0 – Variazioni Tabelle Contributive

V.08.82.0 – Variazioni Tabelle Contributive

Santolo Scala 26 Gen 2022 2022, Circolari

In relazione alle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2022, art. 1 commi 219 e 220, in attesa di relativa circolare/messaggi INPS si si sono resi necessari una serie di interventi alla procedura che di seguito andremo a dettagliare.

LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234 – Art. 1

219. A decorrere dalla competenza del periodo di paga del mese di gennaio 2022 e fino alla scadenza della competenza del periodo di paga del mese di dicembre 2022, l’aliquota di finanziamento di cui al comma 8 dell’articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dalla presente legge, e’ ridotta di:

a) 0,350 punti percentuali per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti;

b) 0,250 punti percentuali per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente piu’ di cinque dipendenti e fino a quindici dipendenti;

c) 0,110 punti percentuali per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente piu’ di quindici dipendenti;

d) 0,560 punti percentuali per le imprese esercenti attivita’ commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggio e turismo, inclusi gli operatori turistici, che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente piu’ di cinquanta dipendenti.

220. A decorrere dalla competenza del periodo di paga del mese di gennaio 2022 e fino alla scadenza della competenza del periodo di paga del mese di dicembre 2022, l’aliquota di finanziamento di cui al comma 1-bis dell’articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come introdotto dalla presente legge, e’ ridotta di 0,630 punti percentuali per i datori di lavoro di cui alla lettera c) del comma 219.

Variazioni aliquote FIS e CIG Straordinaria:

Num. dipendenti nel semestre precedente / tipologia Contributo ordinario Fis (%) Riduzioni contributo Fis anno 2022 Contributo dovuto al Fis anno 2022 (*) Contributo Cigs anno 2022 (*)
Fino a 5 0,50 % 0,35 % 0,15% –
> 5 e Fino a 15 0,80 % 0,25 % 0,55 % –
>15 0,80 % 0,11 % 0,69 % 0,90 % meno lo 0,63 % (riduzione anno 2022) = 0,27%
Ex Commercio / Logistica >50 nel semestre (articolo 20, comma 2, D.Lgs. 148/2015) 0,80 % 0,56 % 0,24 % 0,90 % meno lo 0,63 % (riduzione anno 2022) = 0,27%
(*) Di cui un terzo a carico dei dipendenti.

In fase di generazione delle nuove tabelle INPS, riferite alle aziende del settore commercio, sono state azzerati i valori delle percentuali della Cassa Integrazione Straordinaria riportando il dato in B03 che varierà in funzione della media occupazionale dell’azienda.

Immagine che contiene tavolo Descrizione generata automaticamente

Inoltre, in B03 (Ditta – Gestione sedi), nella pagina [Aliquote], sono state apportate le seguenti modifiche:

Immagine che contiene testo Descrizione generata automaticamente

  1. Le impostazioni sono rimaste invariate rispetto alla precedente versione, le variazioni interessano le sole percentuali che vengono aggiornate ai valori indicati nella tabella “Variazioni aliquote FIS e CIG Straordinaria”
  2. Barrare la casella per le aziende del settore “Commercio ingrosso e dettaglio” e qualora la media occupazionale dell’ultimo semestre sia superiore a 50 unità, selezionare contestualmente il campo “0,24% oltre i 50 dipendenti per il settore commercio ingrosso e dettaglio”

N.B.: Questa modifica è a cura dell’utente

  1. Verificare che il campo “Determinazione automatica” sia barrato, in caso contrario provvedere a barrarlo e contestualmente ad impostare l’eventuale contributo aggiuntivo FIS / FSB e C.I.G. Straordinaria per il settore commercio
  2. C.I.G. Straordinaria per il settore commercio
Dorso della mano con indice che punta verso destra contorno Attenzione!!

Sebbene l’aggiornamento abbia provveduto automaticamente ad impostare le tabelle e ad apportare le relative modifiche in B03, considerato che le modifiche sono state apportate senza l’ausilio di circolari e/o messaggi rappresentanti l’interpretazione delle norme da parte dell’INPS, con riferimento alle aziende del settore commercio si raccomandano gli utenti di verificare attentamente le tabelle contributive e le impostazioni in B03.

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