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V.09.40.0 – Gestione contributo Prevedi per gli assunti dal 01/10/2025

V.09.40.0 – Gestione contributo Prevedi per gli assunti dal 01/10/2025

V.09.40.0 – Gestione contributo Prevedi per gli assunti dal 01/10/2025

Santolo Scala 10 Dic 2025 2025, Circolari

Con l’accordo stipulato in data 04/07/2025, l’Associazione Nazionale Costruttori Edili ha stabilito le disposizioni relative al contributo contrattuale destinato al Fondo Prevedi.

Ed in particolare:

Durata minima per il contributo:

A partire dal 1° luglio 2025, data poi rinviata al 1° ottobre 2025, il contributo al Fondo Prevedi sarà dovuto esclusivamente per i rapporti di lavoro che hanno una durata superiore a 3 mesi. Ai fini del calcolo: le frazioni di mese inferiori a 15 giorni non vengono considerate, mentre quelle pari o superiori a 15 giorni sono conteggiate come un mese intero.

Versamento del contributo:

Per assunzioni oltre i 3 mesi, il datore versa dal 4° mese, includendo anche i primi tre mesi.

Rapporti inferiori a 3 mesi:

Impiegati: Alla cessazione, l’azienda riconosce un importo lordo calcolato con la Tabella A (valori mensili × mesi di lavoro).

Operai: Alla cessazione, importo lordo calcolato con la Tabella B (valore orario × ore lavorate). L’importo, al netto delle ritenute, va alla Cassa Edile/Edilcassa e sarà erogato insieme alla GNF (gratifica natalizia e ferie).

Questo importo non incide su altri istituti retributivi (es. TFR).

TABELLA A

TABELLA B

La procedura, con il presente aggiornamento, provvederà ad applicare l’accordo in oggetto e ad indicare sul cedolino, a seconda dei casi, le seguenti voci occasionali:

Cod. Descrizione INPS IRPEF Note
CEPO IND. SOST. PREVEDI OP. Sì Sì Applicata nel mese di cessazione del rapporto di lavoro per un dipendente operaio assunto dopo il 01/10/2025, con un rapporto di durata pari o inferiore a tre mesi. (*)
CEPI IND. SOST. PREVEDI IM. Sì Sì Applicata nel mese di cessazione del rapporto di lavoro per un dipendente impiegato assunto dopo il 01/10/2025, con un rapporto di durata pari o inferiore a tre mesi. (*)
CERP RECUPERO PREVEDI M.P. Serve a recuperare i primi tre mesi di contribuzione al Fondo Prevedi se il dipendente rimane in azienda per più di tre mesi.

(*) Nel caso in cui il lavoratore abbia già effettuato l’iscrizione in un rapporto precedente al Fondo Prevedi, oppure abbia attivato forme di contribuzione aggiuntive al contributo contrattuale, quali il TFR maturando o un contributo pari o superiore all’1%, il contributo contrattuale risulta dovuto a partire dal primo mese.

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