V.08.68.2 – CU 2021 redditi 2020
In assistenza, abbiamo notato che diversi utenti hanno optato, erroneamente, per non effettuare i conguagli in fase di licenziamento e/o nella mensilità di dicembre 2020.
Ricordiamo, che sebbene presente in C01 un’opzione, nata per sopperire a singoli casi particolari, es. certezza di riassunzione del dipendente, l’art. 23 comma 3 DPR 600/1973 prevede espressamente l’obbligo di conguagliare le somme ai redditi di lavoro dipendenti e/o assimilati.
In riferimento alla CU, questo ha determinato, oltre ai noti ed ovvi problemi di imposte e detrazioni non conguagliati, una mancata indicazione della clausola di salvaguardia che è determinata per l’appunto in fase di conguaglio.
Per ovviare alla problematica, abbiamo effettuato una correzione per far in modo che la stessa sia indicata anche per i dipendenti a cui non è stato effettuato il conguaglio ed abbiamo realizzato un tabulato per verificare se il problema era presente nell’archivio del cliente.
- Per verificare la presenza della problematica, cliccare sul tasto di nuova implementazione presente nella CU (vedi figura).

- Soluzione: per i dipendenti indicati nella stampa, se non sono stati ancora inviati all’AdE, rigenerare la certificazione o rettificare i punti 478, 479 e 480, altrimenti protocollare le certificazioni, creare le correttive per i dipendenti interessati, rettificare i punti 478, 479 e 480 e rinviare le certificazioni.
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